Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21255 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21255 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27890/2021 R.G. proposto da
NOME, difensore di sé medesimo
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, difensore di sé medesimo
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 5893/2021 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il 9 settembre 2021.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 24 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’ estinzione del giudizio;
Rilevato che
in accoglimento dell’opposizione dispiegata da NOME COGNOME avverso il precetto per il pagamento di somma intimatogli da
NOME COGNOME, il Tribunale di Roma dichiarò inesistente il diritto della parte intimante a procedere in executivis per la somma di euro 2.692,29 e liquidò in favore dell’opponente le spese di lite;
accogliendo l’appello interposto da NOME COGNOME, la decisione in epigrafe indicata ha determinato nel minor importo di euro 2.430 (oltre oneri accessori) le spese di lite spettanti per il giudizio di prime cure a NOME COGNOME e condannato quest’ultimo alla refusione delle spese del giudizio di appello;
ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a sette motivi cui resiste, con controricorso, NOME COGNOME;
il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate con cui chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
con atto depositato prima della pubblica udienza in epigrafe indicata, parte ricorrente, con atto sottoscritto personalmente, ha rinunciato al ricorso, rinuncia accettata dalla parte controricorrente, con dichiarazione contestuale, anch’essa sottoscritta personalmente;
va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.;
il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione ( da ultimo, Cass. 05/04/2024, n. 9167; Cass. 30/12/2023, n. 36572; Cass. 11/10/2017, n. 23912);
r.g. n. 27890/2021 Cons. est. NOME COGNOME
p. q. m.
Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione