Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Chiude il Caso
Nel complesso mondo della procedura civile, l’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un contenzioso può concludersi prima di giungere a una sentenza di merito. Questo meccanismo, spesso basato sull’accordo delle parti, è fondamentale per l’economia processuale. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, conduca inevitabilmente a questa conclusione, mettendo fine alla disputa legale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da una società a responsabilità limitata dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso era diretto contro un decreto emesso dalla Corte d’Appello. La controparte, una società per azioni in concordato preventivo, si era regolarmente costituita in giudizio per difendersi.
Tuttavia, in un momento successivo, la società ricorrente ha cambiato strategia. Con un atto formale depositato presso la cancelleria della Corte, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso che essa stessa aveva promosso. Contestualmente, ha richiesto alla Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese legali, ovvero chiedendo che ogni parte si facesse carico dei propri costi.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
Di fronte alla rinuncia della ricorrente, la società controricorrente ha risposto prontamente. Ha formalmente dichiarato di aderire alla rinuncia, accettando quindi la volontà della controparte di non proseguire con il giudizio di Cassazione. Crucialmente, ha anche espresso il proprio consenso alla compensazione delle spese di lite.
Preso atto della concorde volontà delle parti, il Collegio della Corte di Cassazione, riunitosi in camera di consiglio, non ha potuto far altro che applicare la normativa di riferimento. In base all’articolo 391 del codice di procedura civile, quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta (soprattutto se vi è accordo sulle spese), il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo. Pertanto, la Corte ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato formalmente estinto il giudizio.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione della Corte è squisitamente procedurale e si fonda sul principio della disponibilità del processo da parte dei contendenti. L’articolo 391 del codice di procedura civile disciplina proprio l’ipotesi della rinuncia al ricorso. La norma prevede che la parte che ha proposto l’impugnazione possa rinunciarvi e che, se le altre parti costituite accettano e non vi è un interesse pubblico alla prosecuzione, il giudice debba dichiarare l’estinzione del procedimento.
In questo caso specifico, la procedura è stata seguita alla lettera. La ricorrente ha manifestato la sua volontà di rinunciare con un atto formale. La controricorrente ha accettato tale rinuncia e, cosa fondamentale, ha assentito alla richiesta di compensare le spese. Questo accordo completo tra le parti ha rimosso ogni ostacolo alla chiusura del contenzioso, lasciando alla Corte il solo compito di ratificare la situazione e dichiarare l’estinzione del giudizio.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame, pur nella sua semplicità, evidenzia l’importanza degli istituti deflattivi del contenzioso. La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, è uno strumento efficace che permette alle parti di porre fine a una lite in modo consensuale, risparmiando tempo e risorse che sarebbero altrimenti impiegati in un lungo iter processuale. La decisione dimostra come la volontà concorde dei litiganti sia sovrana nel determinare la sorte del processo, a patto che vengano rispettate le forme previste dalla legge. Per le imprese e i loro legali, ciò sottolinea l’importanza di valutare costantemente l’opportunità di proseguire un’azione legale, considerando la possibilità di una chiusura anticipata e concordata del giudizio.
Cosa succede se una parte rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
Se la parte che ha promosso il ricorso decide di rinunciare, il processo si avvia verso la sua conclusione anticipata. La Corte prende atto di questa volontà per procedere alla declaratoria di estinzione del giudizio.
L’accettazione della controparte è sempre necessaria per la rinuncia?
Sì, secondo l’art. 391 c.p.c., affinché l’estinzione del giudizio sia dichiarata, è necessario che la controparte costituita accetti la rinuncia. In questo caso, la società controricorrente ha formalmente dichiarato di aderire alla rinuncia.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
Le parti possono accordarsi. Nel caso specifico, la società ricorrente ha chiesto la compensazione delle spese e la controricorrente ha accettato. Di conseguenza, la Corte ha disposto che ogni parte sostenesse i propri costi legali, senza alcuna condanna al rimborso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17999 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17999 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31690/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME NOME COGNOME, per procura speciale in calce al ricorso
-controricorrente-
avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 415/2021 depositato il 03/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Il Collegio,
rilevato che, con atto depositato il 12 aprile 2024, la RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di rinunciare al ricorso da essa proposto ed ha chiesto all’Ecc.ma Corte di Cassazione adita di dichiarare l’estinzione del giudizio a spese compensate;
che la controricorrente RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo ha dichiarato di aderire, ai sensi dell’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., alla rinuncia formulata da RAGIONE_SOCIALE al ricorso e agli atti del giudizio rubricato sub R.G. 31690/2021, assentendo alla compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma il 22.4.2024