Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Chiude il Processo
L’estinzione del giudizio è un meccanismo processuale che porta alla chiusura di una causa senza una decisione sul merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo istituto funzioni nella pratica, in particolare quando una delle parti decide di rinunciare al ricorso e l’altra accetta tale decisione. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le sue implicazioni procedurali.
I Fatti del Caso: Dalla Proposizione alla Rinuncia del Ricorso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da due privati cittadini contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorso era diretto nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione (SPV) e altre società coinvolte. Tuttavia, in una fase successiva del procedimento, i legali dei ricorrenti hanno depositato un atto formale di “rinuncia al ricorso”, manifestando la volontà di non proseguire con l’azione legale intrapresa.
Poco tempo dopo, il legale della società resistente, in rappresentanza anche della sua procuratrice, ha depositato una dichiarazione di “accettazione della rinuncia”, confermando la propria volontà di porre fine alla controversia in quella sede.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
Preso atto della rinuncia dei ricorrenti e della formale accettazione da parte della resistente, la Corte di Cassazione ha applicato una specifica norma del Codice di Procedura Civile. La Suprema Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate nel ricorso originario, ma si è limitata a constatare il venir meno dell’interesse delle parti a proseguire il contenzioso. Di conseguenza, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione, chiudendo così definitivamente il procedimento.
Le Motivazioni: L’Articolo 391 del Codice di Procedura Civile
La decisione della Corte si fonda sull’ultimo comma dell’articolo 391 del Codice di Procedura Civile. Questa norma stabilisce che, in caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudice deve dichiarare l’estinzione dell’intero procedimento. Un aspetto cruciale di questa disposizione è che, in tale scenario, la Corte non deve pronunciarsi sulla ripartizione delle spese legali. La logica del legislatore è che l’accordo tra le parti sulla chiusura del processo implica anche un accordo, esplicito o implicito, sulla gestione dei costi sostenuti. Pertanto, l’estinzione del giudizio per rinuncia accettata semplifica la chiusura del contenzioso, evitando ulteriori fasi decisionali.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Rinuncia Accettata
Questa ordinanza evidenzia una via d’uscita strategica e consensuale dai procedimenti giudiziari. Per le parti, la rinuncia accettata rappresenta un modo per evitare i tempi, i costi e le incertezze di un giudizio di Cassazione. È una soluzione che presuppone un accordo tra i contendenti, permettendo loro di porre fine a una lite in modo rapido ed efficiente. Dal punto di vista giuridico, il caso riafferma il principio dispositivo, secondo cui le parti sono padrone del processo e possono decidere di interromperlo di comune accordo, con l’effetto di una chiusura tombale del procedimento senza alcuna statuizione sulle spese.
Cosa accade quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione e la controparte accetta?
In questo caso, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine al procedimento senza emettere una decisione sul merito della questione.
La Corte decide sulla ripartizione delle spese legali in caso di estinzione per rinuncia accettata?
No. Come previsto dall’articolo 391, ultimo comma, del Codice di Procedura Civile, quando la rinuncia è accettata, la Corte dichiara l’estinzione senza pronunciare alcuna condanna alle spese.
Perché è necessaria l’accettazione della controparte?
L’accettazione è fondamentale perché la controparte potrebbe avere interesse a ottenere una decisione definitiva sul merito della causa o una pronuncia sulle spese legali a proprio favore. L’accettazione manifesta l’accordo di entrambe le parti a chiudere il processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10295 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10295 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3557/2022 R.G. proposto da : COGNOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE C.F. P_IVA), elettivamente domiciliato in CESENA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE IN QUALITÀ DI MANDATARIA DI RAGIONE_SOCIALE (GIÀ RAGIONE_SOCIALE CESENA RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1869/2021 depositata il 22/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e in diritto
Che in data 25 giugno 2024 l’ avv. NOME COGNOME in rappresentanza dei sigg. COGNOME COGNOME e COGNOME ricorrenti nel presente procedimento per Cassazione – in base alla procura speciale già depositata nel procedimento rubricato al n. 3557/2022, nonché alla procura speciale -hanno depositato l’ atto di rinuncia al ricorso;
Che in data 24 luglio 2024 L’ avv. NOME COGNOME procuratore e difensore di RAGIONE_SOCIALE e per essa la procuratrice RAGIONE_SOCIALE in virtù di procura alle liti come in atti, ha depositato dichiarazione di accettazione di rinuncia agli atti del giudizio.
Che, preso atto di quanto sopra, va dichiarata l’estinzione del procedimento per cassazione, senza dover pronunziare in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, ult. co., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.
Così deciso in Roma, il 21/2/2025