Estinzione del Giudizio: Quando le Parti Rinunciano in Cassazione
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui una controversia legale può concludersi senza una decisione nel merito. Questo avviene quando, per ragioni procedurali, il processo si interrompe definitivamente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la volontà concorde delle parti possa portare a questa conclusione, anche nel grado più alto della giustizia civile. Analizziamo il caso per comprendere le dinamiche e le conseguenze di una rinuncia agli atti del giudizio.
I Fatti Processuali: Dal Ricorso alla Rinuncia Congiunta
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello, impugnata da una società di distribuzione di energia elettrica dinanzi alla Corte di Cassazione. La società convenuta si era costituita in giudizio presentando un controricorso, mentre una terza compagnia assicurativa non aveva svolto attività difensiva.
Tuttavia, prima che la Corte potesse pronunciarsi sulla questione, le due parti principali del contenzioso – la società ricorrente e quella controricorrente – hanno depositato un atto congiunto. Con tale atto, esse dichiaravano di aver reciprocamente e congiuntamente rinunciato agli atti del giudizio, accordandosi anche per la compensazione integrale delle spese legali.
La Decisione della Corte e l’Importanza dell’Estinzione del Giudizio
Preso atto della volontà espressa dalle parti, la Corte di Cassazione ha agito in conformità con le norme procedurali. La camera di consiglio, dopo aver esaminato gli atti, ha formalmente dichiarato l’estinzione del giudizio.
Il Ruolo dell’Art. 391 del Codice di Procedura Civile
La decisione della Suprema Corte si fonda sull’applicazione dell’articolo 391 del codice di procedura civile. Questa norma disciplina specificamente la rinuncia nel giudizio di Cassazione. Quando le parti manifestano in modo inequivocabile la loro intenzione di non proseguire la causa, il giudice non può fare altro che prenderne atto e dichiarare estinto il procedimento. Questo principio riafferma l’autonomia delle parti nel disporre dei propri interessi, anche quando la causa è pendente davanti alla massima istanza giurisdizionale.
La Gestione delle Spese Legali
Un aspetto fondamentale della decisione riguarda le spese legali. La Corte ha specificato che “non vi è luogo per provvedere sulle spese”. Questa formula indica che il giudice non deve decidere chi debba pagare i costi del processo, poiché le parti stesse hanno già risolto la questione. Avendo concordato la “compensazione”, ogni parte si è fatta carico dei costi sostenuti per i propri avvocati, chiudendo così ogni potenziale ulteriore disputa economica legata al processo.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza sono concise e strettamente procedurali. La Corte ha semplicemente rilevato l’esistenza di un ricorso e di un controricorso, per poi accertare il deposito di un successivo atto formale in cui entrambe le parti principali dichiaravano di rinunciare congiuntamente al giudizio. Questa rinuncia, formalizzata e depositata, costituisce il presupposto sufficiente e necessario per la declaratoria di estinzione. La Corte, quindi, non è entrata nel merito della controversia originaria, ma si è limitata a dare effetto alla volontà processuale delle parti, come richiesto dalla legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia un’importante lezione pratica: un contenzioso legale può essere risolto in qualsiasi momento attraverso un accordo tra le parti. La rinuncia agli atti del giudizio è uno strumento che consente di porre fine a una causa in modo definitivo, evitando i tempi, i costi e le incertezze di una decisione giudiziale. La scelta di compensare le spese, inoltre, dimostra la volontà di raggiungere una chiusura completa e pacifica della controversia, elemento cruciale per preservare o ripristinare i rapporti commerciali. Per le imprese e i cittadini, ciò significa che la via dell’accordo è sempre percorribile, anche quando ci si trova di fronte alla Corte di Cassazione.
Cosa succede se le parti di un processo in Cassazione decidono di comune accordo di interrompere la causa?
La Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine al procedimento senza emettere una decisione sul merito della questione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia congiunta?
Se le parti, come in questo caso, si accordano per la compensazione delle spese, ciascuna paga le proprie spese legali. Di conseguenza, la Corte non emette alcuna statuizione sui costi del processo.
Qual è la base normativa per dichiarare l’estinzione di un giudizio in Cassazione a seguito di rinuncia?
Il fondamento giuridico è l’articolo 391 del Codice di Procedura Civile, che regola specificamente la rinuncia agli atti nel giudizio di cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25274 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25274 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10151/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege presso l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1148/2022 depositata il 21/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-Con atto notificato il 21/04/2022 RAGIONE_SOCIALE impugnava per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli pubblicata il 21/03/2022;
–RAGIONE_SOCIALE notificava controricorso, mentre RAGIONE_SOCIALE non svolgeva difese;
-Con atto depositato il 9 -12 -2024 RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE (assistita dagli avv.ti prof. NOME COGNOME e NOME COGNOME) -Ricorrente – e RAGIONE_SOCIALE (avv. NOME COGNOME – Controricorrente -dichiaravano di avere, in data 11 novembre 2024,congiuntamente rinunciato agli atti del giudizio a spese compensate.
Ritenuto che:
-Alla luce di quanto sopra, va dichiarato estinto il giudizio di cassazione ex art. ex art. 391 c.p.c.;
-Non vi è luogo per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione ex art. ex art. 391 c.p.c Così deciso in Roma, il 07/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME