Estinzione del Giudizio per Rinuncia: Quando si Evita il Doppio Contributo
La rinuncia a un ricorso in Cassazione può rappresentare una scelta strategica per porre fine a una lunga controversia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di tale atto, in particolare riguardo all’obbligo di versare il cosiddetto ‘doppio contributo unificato’. La decisione offre importanti spunti sulla differenza tra un’impugnazione infondata e un’estinzione del giudizio concordata tra le parti, evidenziando la logica anti-abuso della normativa.
Il Contesto del Caso: Dal Risarcimento alla Rinuncia in Cassazione
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato una società bancaria a risarcire un cospicuo numero di clienti per danni patrimoniali e non patrimoniali. Insoddisfatta della decisione, la banca aveva proposto ricorso per cassazione, affidandosi a dodici motivi di impugnazione.
Tuttavia, prima che la Corte Suprema potesse pronunciarsi nel merito, la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. A tale atto hanno formalmente aderito tutte le controparti, manifestando il comune intento di porre fine alla lite pendente in Cassazione, accordandosi anche per la compensazione delle spese legali.
La Dichiarazione di Estinzione del Giudizio
Di fronte alla rinuncia accettata, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e applicare le norme procedurali pertinenti. Ai sensi degli articoli 390 e 391 del Codice di procedura civile, quando la parte che ha proposto l’impugnazione vi rinuncia e le altre parti accettano, il processo si estingue. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio, chiudendo formalmente il procedimento senza esaminare i motivi del ricorso. Data l’adesione di tutte le parti, anche sull’aspetto economico, le spese legali sono state compensate, lasciando che ogni parte sostenesse i propri costi.
Le Motivazioni: La Ratio del Doppio Contributo Unificato
Il punto cruciale e più interessante dell’ordinanza riguarda il mancato obbligo di versamento del doppio contributo unificato. L’articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 impone alla parte che ha visto respingere, dichiarare inammissibile o improcedibile la propria impugnazione, di pagare un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
La Corte ha chiarito che la ratio di questa norma è sanzionatoria e ha lo scopo di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose. Si tratta di un meccanismo che sanziona l’abuso del processo, ovvero l’aver avviato un’impugnazione che, sin dall’origine, si rivela priva di fondamento. L’estinzione del giudizio per una causa sopravvenuta, come la rinuncia concordata, è una situazione completamente diversa. In questo caso, il processo non si chiude per un vizio originario del ricorso, ma per una scelta volontaria delle parti che decidono di non proseguire la lite. Pertanto, secondo la Corte, non ricorrono i presupposti per applicare la sanzione, in linea con precedenti orientamenti giurisprudenziali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Chi Impugna
Questa ordinanza offre una chiara indicazione pratica: la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, è uno strumento efficace per chiudere un contenzioso in modo definitivo, evitando non solo una possibile condanna alle spese, ma anche la sanzione del doppio contributo unificato. La decisione ribadisce che le sanzioni processuali devono essere interpretate secondo la loro finalità. Quella del doppio contributo è di penalizzare chi abusa del diritto di impugnazione, non chi, in un secondo momento, sceglie una via conciliativa per porre fine alla lite. Si tratta di un principio di civiltà giuridica che valorizza gli accordi tra le parti come metodo di risoluzione delle controversie, anche nel grado più alto della giurisdizione.
Cosa accade quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione e le altre parti accettano?
Il processo si chiude senza una decisione nel merito. La Corte di Cassazione, come in questo caso, dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine alla controversia a quel livello.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, si deve pagare il ‘doppio contributo unificato’?
No. L’ordinanza chiarisce che il presupposto per il pagamento del doppio contributo unificato non sussiste, poiché questa sanzione è destinata a colpire le impugnazioni respinte o inammissibili sin dall’origine, non i casi in cui il processo si estingue per un evento successivo come la rinuncia concordata.
Come vengono gestite le spese legali in caso di estinzione per rinuncia?
Tipicamente, le parti si accordano anche sulle spese. In questa vicenda, avendo tutte le parti aderito alla rinuncia e all’accordo sulle spese, la Corte ha disposto la compensazione, il che significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2728 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2728 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27862/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME
NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOMENOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1621/2020 depositata il 08/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con sentenza nr 1621/2020 la Corte di appello di Firenze rigettava l’appello principale proposto da Invest Banca e accoglieva in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze condannava l’appellante principale al pagamento nei confronti di NOME COGNOME NOME al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura del 25% del valore del danno patrimoniale nonché al pagamento a titolo di danno in favore di NOME nella misura di € 95.594,10 nonché a titolo di danno non patrimoniale nella misura del 25% del valore del danno patrimoniale liquidato.
Avverso tale decisione Invest Banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a 12 motivi di impugnazioni cui hanno resistito con controricorso NOME COGNOME + 42.
Con atto depositato in data 7.1.2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare come in effetti rinuncia al Ricorso, e perciò agli atti e all’azione del giudizio in Cassazione pendente dinanzi alla Prima Sezione Civile, rubricato con R.G. 27862/2020 con compensazione delle spese di causa, atto cui hanno aderito tutti i controricorrenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
In ragione della rinuncia agli atti presentata da entrambe le parti ricorrono i requisiti per dichiarare l’estinzione del giudizio, con la conseguenza che diventa superflua l’indicazione dei contenuti dei motivi di ricorso e delle deduzioni svolte dalla controricorrente.
Va pertanto dichiarata ai sensi dell’art 390 e 391 c.p.c. l’estinzione del giudizio a spese compensate.
Non deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la “ratio” dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatolo si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015; Cass. 25485/2018).
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002 dà pertanto atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate Così deciso in Roma 28.1.2025