Estinzione del Giudizio per Rinuncia: Quando l’Accordo Mette Fine al Processo
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi senza una decisione sul merito della controversia. Ciò accade quando le parti perdono interesse alla prosecuzione della lite, spesso a seguito di un accordo. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come questi principi vengano applicati, in particolare nel contesto di un ricorso di legittimità.
I Fatti del Caso: Dall’Accordo alla Richiesta Congiunta
Il caso trae origine da un ricorso per cassazione avverso una sentenza di una Corte d’Appello territoriale. Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse pronunciarsi, si sono verificati due eventi decisivi. In primo luogo, le parti coinvolte nel giudizio avevano raggiunto un accordo transattivo, risolvendo ogni aspetto della loro controversia, comprese le spese legali. Successivamente, la parte che aveva promosso il ricorso è venuta a mancare.
In prossimità dell’udienza, i difensori di tutte le parti costituite hanno depositato un atto congiunto, definito ‘istanza di cessazione della materia del contendere’, informando la Corte degli eventi e chiedendo che il giudizio venisse dichiarato estinto, essendo venuto meno ogni interesse a una decisione.
L’Estinzione del Giudizio Secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta delle parti, dichiarando l’estinzione del giudizio. L’ordinanza chiarisce importanti aspetti procedurali relativi alla rinuncia al ricorso e alla gestione delle spese processuali in tali circostanze.
La Rinuncia al Ricorso come Atto Determinante
Il Collegio ha interpretato l’istanza congiunta non come una semplice comunicazione, ma come un atto dal valore giuridico preciso. In particolare, ha qualificato la richiesta come una rituale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente. Anche se l’istanza era formalmente volta a far dichiarare la cessazione della materia del contendere, il suo effetto sostanziale è stato quello di manifestare la volontà di non proseguire il giudizio.
La Gestione delle Spese Processuali
Un punto interessante riguarda la posizione dei difensori delle parti resistenti. La Corte osserva che, anche qualora questi non fossero stati specificamente autorizzati ad accettare la rinuncia, la loro adesione alla richiesta di estinzione è sufficiente per giustificare la compensazione delle spese. Essendosi associati alla richiesta, i difensori hanno agito nell’esercizio del loro ministero, assumendosi la responsabilità verso i propri clienti. Di conseguenza, la Corte, avvalendosi del potere conferitole dall’art. 391 del Codice di procedura civile, ha disposto la completa compensazione delle spese legali, stabilendo che ogni parte dovesse farsi carico delle proprie.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte si fonda sul principio di economia processuale e sulla valutazione della volontà delle parti. L’accordo transattivo, unito al decesso della ricorrente, aveva oggettivamente eliminato qualsiasi interesse residuo a ottenere una pronuncia sul merito del ricorso. Continuare il processo sarebbe stato inutile e contrario alla volontà chiaramente espressa da tutti i contendenti.
La Corte ha quindi riconosciuto che l’istanza, sebbene denominata ‘di cessazione della materia del contendere’, conteneva in sé tutti gli elementi di una rinuncia al ricorso. La partecipazione dei difensori delle controparti a tale istanza è stata considerata un elemento decisivo non tanto per la validità della rinuncia, quanto per la decisione sulle spese. L’adesione ha infatti creato le condizioni per una soluzione equa, ovvero la compensazione, evitando di addossare i costi a una delle parti in un contesto in cui la lite era già stata composta amichevolmente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: quando le parti risolvono la loro disputa al di fuori del tribunale, il processo perde la sua funzione. L’estinzione del giudizio per rinuncia è la naturale conseguenza di un accordo che soddisfa gli interessi di tutti. La decisione insegna che la forma dell’atto presentato al giudice è meno importante della sostanza della volontà espressa. Per gli avvocati, ciò significa che una richiesta congiunta e chiara può portare a una rapida e prevedibile conclusione del processo, compresa una gestione equa delle spese legali attraverso la compensazione.
Cosa succede se le parti si accordano dopo aver iniziato un ricorso in Cassazione?
Se le parti raggiungono un accordo che risolve la lite, possono chiedere congiuntamente l’estinzione del giudizio, poiché viene a mancare l’interesse a una decisione della Corte. In tal caso, il processo si conclude senza una pronuncia sul merito.
Una richiesta congiunta di ‘cessazione della materia del contendere’ equivale a una rinuncia al ricorso?
Sì, secondo l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione interpreta una richiesta congiunta di estinzione, motivata da un avvenuto accordo, come un’effettiva e rituale rinuncia al ricorso da parte della parte ricorrente.
Come vengono gestite le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia consensuale?
Quando tutte le parti concordano nel chiedere l’estinzione, la Corte può disporre la compensazione delle spese. Ciò significa che ogni parte sostiene i costi del proprio avvocato, una soluzione ritenuta equa dato che la fine del processo è il risultato di una volontà comune.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30586 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30586 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24199/2022 R.G., proposto da
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t. NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,
-controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE,
-intimata -CORTE
per la cassazione della sentenza n. 671/2022 della d’APPELLO di Lecce pubblicata il 17.6.2022;
Rilevato che:
all’esito della fissazione della trattazione del ricorso in epigrafe, in prossimità dell’odierna adunanza è stato depositato, in data 22 settembre 2025, atto denominato ‘istanza di cessazione della materia del contendere’, sottoscritto dai difensori di tutte le parti costituite;
Considerato che:
nell’atto su indicato si assume espressamente quanto segue:
<>;
l’espressa richiesta di dichiarare l’estinzione del giudizio assegna all’atto il valore effettivo di rituale rinuncia al ricorso ex latere della parte ricorrente, essendo il difensore ad essa legittimato;
la circostanza che i difensori delle parti resistenti non siano invece autorizzate ad accettare la rinuncia rileverebbe solo ai fini della statuizione sulle spese, ma il Collegio reputa comunque -nell’esercizio del potere di cui al secondo comma dell’art. 391 c.p.c. – di disporne la compensazione, essendosi i detti difensori associati comunque alla richiesta di declaratoria di estinzione e dovendo la loro dichiarazione intendersi resa nell’esercizio del loro ministero, con ogni assunzione di responsabilità verso le parti rappresentate;
P.Q.M.
Dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Compensa le spese relative.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO COGNOME