Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25353 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25353 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5945/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME QUALE EREDE DI COGNOME, domiciliata per legge in ROMA alla INDIRIZZO presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliata digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE ), domiciliati digitalmente per legge
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TRIESTE n. 520/2022 depositata il 22/12/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 5/05/2025, dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME, ha impugnato, con tre motivi di ricorso, la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 520 del 22/12/2022 resa nella controversia con la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ha resistivo con controricorso.
Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 5/05/2025 per la quale il Procuratore generale non ha presentato conclusioni e la sola ricorrente ha depositato memoria.
All’adunanza camerale suddetta il Collegio ha assunto il ricorso in decisione e ha riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso corredato della relativa accettazione;
Da tale atto risulta che la rinuncia, e l’accettazione della stessa, sottoscritte rispettivamente dal difensore della ricorrente e dal difensore della società controricorrente, sono rituali.
A tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge.
Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, ben può accogliersi la concorde richiesta di compensazione delle stesse formulata da entrambe le parti, come risulta peraltro dallo stesso atto di rinuncia e da quello di accettazione;
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto
dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 – 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 5/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME