Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia Pone Fine alla Causa
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza che decida nel merito la controversia. Si tratta di un evento procedurale che può derivare da diverse cause, come l’inattività delle parti o, come nel caso analizzato oggi, da una loro scelta consapevole. Con l’ordinanza n. 13262/2024, la Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la volontà delle parti possa determinare la fine del contenzioso.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da due privati cittadini contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La controparte era una società di cartolarizzazione, supportata da altre società del settore creditizio. Il processo era quindi giunto al suo ultimo grado di giudizio, dove la Suprema Corte avrebbe dovuto valutare la correttezza della decisione emessa in appello.
Tuttavia, prima che si arrivasse a una discussione sul merito della questione, si è verificato un colpo di scena procedurale: i ricorrenti hanno deciso di fare un passo indietro, manifestando la volontà di non proseguire con l’azione legale intrapresa.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Giudizio
Il Collegio della Corte di Cassazione, riunitosi in camera di consiglio, non ha esaminato le ragioni dell’appello, ma si è limitato a prendere atto di un fatto nuovo e decisivo. I ricorrenti avevano formalmente rinunciato agli atti del giudizio. A fronte di questa rinuncia, la società resistente (la controricorrente) ha dichiarato di accettarla.
Questo accordo tra le parti ha attivato un meccanismo specifico previsto dal nostro codice di procedura civile. La Corte, constatata la concorde volontà di chiudere il processo, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Un aspetto rilevante dell’accordo è stata la compensazione delle spese di lite, il che significa che ogni parte ha sostenuto i costi dei propri avvocati, senza ulteriori addebiti.
Le Motivazioni
La motivazione alla base dell’ordinanza è puramente procedurale e trova il suo fondamento nell’articolo 390 del Codice di Procedura Civile. Questa norma regola appunto la rinuncia al ricorso in Cassazione. La legge prevede che la parte che ha presentato il ricorso possa rinunciarvi in ogni momento. Se la controparte accetta la rinuncia, il processo si estingue.
La Corte non entra nel merito della disputa originaria perché la volontà delle parti di porre fine alla lite diventa l’elemento prevalente. Il ruolo del giudice, in questo scenario, è quello di un notaio che certifica l’accordo raggiunto e ne trae le dovute conseguenze legali: la chiusura definitiva del procedimento pendente davanti a sé.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di un’estinzione del giudizio per rinuncia sono significative. In primo luogo, la sentenza impugnata, cioè quella della Corte d’Appello, diventa definitiva e non più contestabile. In secondo luogo, le parti evitano i tempi e i costi di un ulteriore grado di giudizio, raggiungendo una certezza giuridica in tempi brevi. La scelta di rinunciare può derivare da molteplici fattori: una rinegoziazione privata dell’accordo, una valutazione dei rischi di soccombenza o semplicemente la volontà di porre fine a un lungo e oneroso contenzioso. Questa ordinanza dimostra come gli strumenti procedurali, se usati strategicamente, offrano alle parti un controllo diretto sull’esito del loro percorso giudiziario.
Cosa significa estinzione del giudizio?
Significa che il processo si conclude anticipatamente senza una decisione nel merito della controversia, a causa di un evento procedurale.
Perché il giudizio è stato dichiarato estinto in questo caso specifico?
Il giudizio è stato dichiarato estinto perché i ricorrenti hanno formalmente rinunciato al loro ricorso e la società controricorrente ha accettato tale rinuncia, creando i presupposti previsti dalla legge per la chiusura del procedimento.
Cosa comporta la compensazione delle spese legali?
Comporta che ciascuna delle parti coinvolte nel processo paga le spese del proprio avvocato, senza che la parte che ha rinunciato debba rimborsare i costi legali alla controparte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13262 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2076/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, UCCMB UNICREDIT CREDIT RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5313/2019 depositata il 28/08/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Il Collegio, rilevato che i ricorrenti hanno rinunciato agli atti del giudizio e la società controricorrente ha accettato tale rinuncia, il tutto con compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Visto l’art. 390 c.p.c., dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 06/03/2024.