Rinuncia al ricorso: quando comporta l’estinzione del giudizio?
La decisione di impugnare una sentenza è un passo cruciale in un contenzioso, ma cosa accade se, in corso d’opera, si decide di fare marcia indietro? La estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso è un istituto processuale fondamentale che consente di chiudere un procedimento legale prima di arrivare a una sentenza definitiva. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico delle modalità e delle conseguenze di tale atto, sottolineando l’importanza della procura conferita al difensore.
Il caso in esame
Una società operante nel settore del legno aveva impugnato davanti alla Corte di Cassazione una sentenza della Corte d’Appello di Salerno, emessa in una controversia contro una nota società fornitrice di energia elettrica e un’altra società veicolo. Il ricorso era stato regolarmente notificato, ma le due società intimate avevano scelto di non costituirsi nel giudizio di legittimità, ovvero non hanno presentato difese.
Poco prima della data fissata per la trattazione del caso in camera di consiglio, l’avvocato della società ricorrente ha compiuto un passo decisivo: ha depositato presso la cancelleria della Corte un atto di rinuncia al ricorso.
La decisione della Corte e l’estinzione del giudizio
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia, ha proceduto a verificare la sua validità formale e sostanziale. I giudici hanno constatato che l’atto era rituale, cioè conforme alle norme procedurali. In particolare, hanno verificato che l’avvocato che aveva firmato la rinuncia era pienamente legittimato a farlo, in virtù della procura speciale che gli era stata conferita dalla società cliente al momento della proposizione del ricorso.
Questo passaggio è fondamentale: la procura alle liti, se sufficientemente ampia, può conferire al difensore anche il potere di rinunciare all’azione o all’impugnazione. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state concise e dirette. Il Collegio ha rilevato che la rinuncia, depositata dalla parte ricorrente tramite il suo difensore, era valida ed efficace. La validità derivava dal fatto che il difensore possedeva i poteri per compiere tale atto, come esplicitato nella procura allegata al ricorso iniziale. L’estinzione è, quindi, la conseguenza automatica prevista dalla legge in caso di rinuncia valida.
Un secondo punto rilevante riguarda la regolamentazione delle spese processuali. La Corte ha stabilito che nulla fosse dovuto a titolo di spese. La ragione risiede nel comportamento processuale delle parti intimate: non avendo svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di legittimità, non avevano sostenuto costi che potessero essere rimborsati.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce due principi cardine della procedura civile. In primo luogo, la rinuncia al ricorso è un atto dispositivo che pone fine irrevocabilmente al giudizio di impugnazione, a condizione che sia formalmente valida e provenga da un soggetto legittimato. In secondo luogo, la condanna alle spese legali presuppone l’effettivo svolgimento di un’attività difensiva da parte del vincitore. Se la controparte rimane inattiva, non ha diritto ad alcun rimborso spese in caso di estinzione del processo per rinuncia della parte attrice.
Cosa succede se una parte rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
La Corte, verificata la validità della rinuncia, dichiara l’estinzione del giudizio, il che significa che il processo si conclude senza una decisione sul merito.
La rinuncia al ricorso presentata dall’avvocato è sempre valida?
È valida se l’avvocato ha ricevuto specifico potere dal suo cliente per compiere tale atto, solitamente conferito tramite la procura allegata al ricorso stesso.
In caso di estinzione per rinuncia, la parte che rinuncia deve sempre pagare le spese legali alla controparte?
No, non sempre. Come dimostra questo caso, se le controparti (dette intimate) non hanno svolto alcuna attività difensiva nel giudizio, non hanno diritto al rimborso delle spese legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8994 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6799/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
–COGNOME – avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di SALERNO n. 1173/2021 depositata il 30/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
COGNOME ha proposto e depositato ricorso contro RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), e nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1173/2021 pubblicata il 30/07/2021, non notificata, resa nel giudizio di appello iscritto al R.G. n. 1268/2016.
Le intimate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese nel presente giudizio di legittimità.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c. per l’udienza in data 18 gennaio 2004.
In data 15 gennaio 2024 il difensore della parte ricorrente, avvocato NOME COGNOME, ha depositato presso la cancelleria della Corte atto di rinuncia al ricorso.
Considerato che
Il Collegio rileva che la rinuncia depositata da parte ricorrente è rituale, ancorché sottoscritta dal suo difensore, giacché costui vi era legittimato dalla procura acclusa al ricorso.
Nulla è dovuto a titolo di spese, non avendo le intimate svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.
Così deciso in Roma, il 16/01/2024 nella camera di consiglio della