Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1093 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1093 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7292/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO; -ricorrenti- contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti-
nonché contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-intimati- avverso la sentenza COGNOMEa Corte d’appello di Milano n. 3616/2018, depositata il 26/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
Le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3616/2018 COGNOMEa Corte d’appello di Milano.
Si sono costituiti con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese.
Con atto depositato l’1/10/2025 le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
I controricorrenti, con atto del 3/10/2025, hanno depositato istanza di ‘estinzione del ricorso senza determinazione sulle spese’.
L’atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c.
Alla luce COGNOME‘atto depositato dai controricorrenti, non vi è condanna sulle spese ai sensi COGNOME‘ultimo comma COGNOME‘art. 391 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio COGNOMEa sezione seconda civile, in data 15 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME