Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 17553 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 17553 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18551-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente-
contro
COGNOME NOME;
– intimato – per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 21836/2022 del Tribunale di Milano.
Oggetto
REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/03/2024
CC
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’estinzione del procedimento.
RILEVATO CHE
con ricorso del 26 settembre 2023 la RAGIONE_SOCIALE ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ed ha chiesto a queste Sezioni Unite di dichiarare «il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano in relazione al giudizio promosso dal AVV_NOTAIO nei confronti della RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Milano al n. 21836/2022 R.G.»;
successivamente, con atto depositato il 15 febbraio 2024, la società ha rappresentato di non avere più interesse alla pronuncia, avendo le parti definito la controversia in via transattiva, ed ha formulato rituale rinuncia al ricorso, sottoscritta per accettazione dal AVV_NOTAIO; 3. l’Ufficio del Pubblico Ministero ha, quindi, concluso per la
dichiarazione di estinzione del procedimento incidentale.
CONSIDERATO CHE
la rinuncia al regolamento preventivo di giurisdizione determina l’estinzione del giudizio (Cass. S.U. 27 dicembre 2023 n. 35944), a meno che la controparte, con il controricorso, abbia fatto propria l’istanza di regolamento e non abbia , poi, accettato la rinuncia medesima ( Cass. S.U. 15 marzo 2013 n. 7380; Cass. S.U. 21 dicembre 2020 n. 29174);
quest’ultima evenienza non ricorre nella fattispecie, giacché la rinuncia è stata espressamente accettata dal COGNOME, rimasto intimato nel procedimento incidentale;
va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ.;
l’accettazione della rinuncia rende applicabile il comma 4 del citato art. 391 cod. proc. civ. e, di conseguenza, non occorre statuire sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2024