Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia Chiude il Contenzioso
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi senza una sentenza che decida nel merito la controversia. Ciò accade quando intervengono specifici eventi procedurali, come la rinuncia agli atti da parte di chi ha iniziato la causa. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo meccanismo, mostrando come la volontà concorde delle parti di porre fine al contenzioso porti alla chiusura definitiva del procedimento. Analizziamo insieme questo caso per capire come e perché si arriva a tale conclusione.
I Fatti del Caso: Un Contenzioso Complesso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato in Cassazione da un noto istituto bancario avverso una sentenza della Corte d’Appello territoriale. Contro tale ricorso si erano costituiti sia un privato cittadino sia una società di investimenti estera, i quali, a loro volta, avevano proposto un ricorso incidentale. La situazione vedeva quindi tre parti contrapposte, ciascuna con le proprie ragioni da far valere nel massimo grado di giudizio.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito delle questioni sollevate, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: il ricorrente principale (l’istituto bancario) ha formalizzato la propria rinuncia al ricorso. Contestualmente, anche le altre due parti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi incidentali e tutte hanno formalmente accettato le rinunce altrui.
La Decisione della Cassazione: L’Estinzione del Giudizio
Di fronte a questa situazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà unanime delle parti di non proseguire nel contenzioso. Con un decreto, i giudici hanno formalmente dichiarato l’estinzione del giudizio. La Corte ha verificato che le rinunce e le relative accettazioni fossero state presentate nel rispetto delle forme previste dalla legge, in particolare dagli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile. Di conseguenza, il processo si è concluso senza alcuna pronuncia sul merito dei ricorsi originari e senza alcuna statuizione sulle spese legali, proprio in virtù dell’accordo tra le parti.
Le Motivazioni: Requisiti della Rinuncia e Accettazione
La motivazione alla base del decreto è puramente procedurale. La legge consente a una parte di rinunciare al proprio ricorso in qualsiasi momento. L’articolo 390 c.p.c. stabilisce che tale rinuncia, per essere efficace, deve essere accettata dalle altre parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio, ad esempio per ottenere una pronuncia sulle spese. Nel caso di specie, non solo vi è stata la rinuncia, ma anche la reciproca accettazione da parte di tutti i contendenti.
L’articolo 391 c.p.c., come modificato nel 2016, prevede che in caso di rinuncia accettata, il giudice dichiari l’estinzione con un semplice decreto, semplificando e accelerando la procedura. La Corte ha verificato che le rinunce possedevano tutti i requisiti formali richiesti e, data l’accettazione di tutte le parti, non vi era motivo per proseguire il giudizio né per decidere sulla ripartizione delle spese di lite.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La principale conseguenza dell’estinzione del giudizio in Cassazione è che la sentenza impugnata, in questo caso quella della Corte d’Appello, diventa definitiva a tutti gli effetti. Il contenzioso si chiude così come si era concluso nel grado precedente, senza che la Suprema Corte abbia potuto valutarne la correttezza. Questa soluzione, basata sull’accordo delle parti, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo di chiudere le liti in modo efficiente quando viene meno l’interesse alla prosecuzione. Inoltre, l’accordo sull’accettazione della rinuncia evita ulteriori discussioni sulle spese legali, che altrimenti sarebbero state regolate dal giudice secondo il principio della soccombenza virtuale.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se una parte rinuncia al ricorso e le altre parti accettano tale rinuncia, il processo si estingue. Questo significa che il giudizio si conclude senza una decisione nel merito da parte della Corte di Cassazione e la sentenza impugnata diventa definitiva.
È sempre necessaria l’accettazione delle altre parti per la rinuncia al ricorso?
Sì, secondo l’articolo 390 del codice di procedura civile, la rinuncia deve essere accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio. In questo caso, l’accettazione di tutte le parti ha reso la rinuncia pienamente efficace.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, chi paga le spese legali?
Nel caso esaminato, la Corte ha stabilito che nulla dovesse essere deciso sulle spese legali. Questo perché l’estinzione è avvenuta a seguito di rinunce reciproche e accettazioni da parte di tutti i soggetti coinvolti, implicando un accordo anche su tale aspetto.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19354 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 19354 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. RG. 6089/2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME Antonio rappresentato e difeso dall’Avvocato COGNOME Giuseppe;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la Sentenza n° 187/2025 della Corte d’Appello di Torino del 27.02.2025;
letta la rinuncia del ricorrente al ricorso principale;
lette le rinunce dei controricorrenti e ricorrenti incidentali al ricorso incidentale e le accettazioni di tutte le parti del giudizio; ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.
391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;
che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione di tutte le parti costituite;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Roma, 11.07.2025