Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34582 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34582 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7623/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente – sul controricorso incidentale proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME,
domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente e ricorrente incidentale – contro
TROGLIO NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
-intimati – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di GENOVA n. 2881/2022 depositata il 21/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 2881/2022 del Tribunale di Genova, in funzione di giudice monocratico di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Genova, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
Si costituisce, a mezzo del medesimo difensore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, con controricorso anche contenente ricorso incidentale.
Resiste ad entrambi con controricorso il signor NOME NOME COGNOME.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
In data 19 aprile 2024 il difensore della ricorrente principale e della ricorrente in via incidentale ha depositato atti di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale.
MOTIVI COGNOME DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che, essendo stata in data 19 aprile 2024 dal difensore di entrambe le società depositato atto di rinuncia sia al ricorso in via principale che al ricorso in via incidentale, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione ,
con compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le società ricorrenti, in via principale e incidentale.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente COGNOME, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinuncia. Compensa le spese del giudizio di legittimità tra le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Condanna le società ricorrenti -in via principale e incidentale- al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.200,00 (di cui euro 2.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia della ricorrente principale che della ricorrente in via incidentale, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 30 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME