Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Chiude il Contenzioso
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un contenzioso può concludersi senza una pronuncia sul merito. Si tratta di un istituto processuale che trova applicazione quando le parti, di comune accordo o a seguito di un atto unilaterale, pongono fine alla lite. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di analizzare un caso emblematico di estinzione per rinuncia al ricorso, chiarendo le conseguenze, in particolare per quanto riguarda la condanna alle spese legali.
Il Contesto Processuale del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da una società, Società Alfa S.p.A., contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma nei confronti di un’altra azienda, Società Beta S.C. Il giudizio era giunto alla sua fase finale davanti alla Suprema Corte, ma un atto successivo delle parti ne ha modificato radicalmente il corso.
In una data successiva all’instaurazione del giudizio di legittimità, la società ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso. Contestualmente, la società controricorrente ha depositato un atto di accettazione di tale rinuncia, manifestando il proprio consenso alla chiusura della controversia.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Estinzione del Giudizio
Preso atto della concorde volontà delle parti di non proseguire il contenzioso, la Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio. Questa decisione non entra nel merito della questione originaria, ma si limita a certificare la fine del processo per una causa procedurale.
Le Motivazioni: L’Accordo tra le Parti e le Spese Legali
La motivazione alla base dell’ordinanza è estremamente chiara e si fonda su un preciso riferimento normativo. La Corte ha rilevato che la rinuncia della ricorrente, seguita dalla formale accettazione della controricorrente, integra i presupposti per l’applicazione dell’istituto dell’estinzione.
Il punto cruciale della decisione riguarda la regolamentazione delle spese legali. La Corte ha specificato che, ai sensi dell’articolo 391, comma 4, del codice di procedura civile, in caso di rinuncia accettata, non si deve pronunciare condanna alle spese. Questa norma mira a incentivare la risoluzione concordata delle liti, evitando che la questione delle spese diventi un ostacolo all’accordo. Di conseguenza, ciascuna parte si fa carico delle proprie spese legali sostenute nel giudizio di Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia
La pronuncia in esame sottolinea l’importanza della volontà delle parti nel determinare le sorti del processo. La rinuncia al ricorso, quando accettata, è uno strumento efficace per porre fine a lunghe e costose battaglie legali. La principale implicazione pratica di questa procedura è la neutralizzazione della questione delle spese: la legge prevede una sorta di ‘pace’ anche su questo fronte, evitando ulteriori conflitti. Per le aziende e i privati, questa opzione rappresenta una via d’uscita strategica, specialmente quando un accordo extragiudiziale rende superfluo attendere una decisione finale dalla Suprema Corte. La scelta di rinunciare al ricorso deve essere ponderata, poiché chiude definitivamente la porta a una possibile riforma della sentenza impugnata.
Cosa accade se la parte che ha presentato ricorso in Cassazione decide di rinunciare?
Se la parte ricorrente deposita un atto di rinuncia e la controparte lo accetta, il giudizio viene dichiarato estinto, ponendo fine al processo in quella sede.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, chi paga le spese legali?
In questa specifica situazione, la Corte di Cassazione non emette una condanna al pagamento delle spese legali. Ciascuna parte, quindi, sostiene i costi del proprio avvocato.
Qual è il fondamento normativo per la mancata condanna alle spese in caso di rinuncia?
La decisione si basa sull’articolo 391, comma 4, del codice di procedura civile, che stabilisce esplicitamente che in caso di rinuncia accettata non si procede alla condanna per le spese del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25343 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30078/2022 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6200 del 6/10/2022 della Corte d’a ppello di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/7/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
Estinzione
RILEVATO CHE:
-in data 8/5/2024 la ricorrente ha ritualmente depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con contestuale accettazione della controricorrente;
-in conseguenza della rinuncia, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio;
-ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., non si deve pronunciare condanna alle spese;
p. q. m.
la Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,