Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Chiude il Contenzioso
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza che decida nel merito la controversia. Si tratta di un meccanismo procedurale che, in determinate circostanze, permette di chiudere definitivamente una causa. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come ciò avvenga attraverso la rinuncia al ricorso, analizzando i presupposti e le conseguenze di tale scelta processuale.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente, dopo aver avviato il giudizio di legittimità, ha successivamente depositato un atto di rinuncia, manifestando la volontà di non proseguire con l’impugnazione. A fronte di tale atto, la parte controricorrente, che si era costituita per difendersi, ha formalmente accettato la rinuncia.
La Procedura di Rinuncia e l’Estinzione del Giudizio
L’articolo 390 del codice di procedura civile disciplina la rinuncia al ricorso. La norma stabilisce che la parte può rinunciare al ricorso finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o la discussione davanti al collegio. La rinuncia deve essere fatta con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato, o anche solo da quest’ultimo se munito di mandato speciale.
Nel caso specifico, la Corte ha verificato che l’atto di rinuncia possedeva tutti i requisiti formali richiesti dalla legge e che era stato regolarmente notificato a tutte le parti costituite, come previsto dalle recenti modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022. L’accettazione da parte della controricorrente ha completato il quadro procedurale, aprendo la strada alla declaratoria di estinzione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Il Presidente della Sezione ha emesso un decreto, come consentito dall’articolo 391 del codice di procedura civile, per dichiarare l’estinzione del giudizio. La motivazione si basa su una serie di rilievi puramente procedurali:
1. Constatazione della Rinuncia: La Corte ha preso atto del deposito dell’atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente.
2. Verifica dell’Accettazione: È stata accertata l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
3. Controllo delle Comunicazioni: La cancelleria ha correttamente comunicato il deposito dell’atto di rinuncia ai difensori delle parti costituite, garantendo il contraddittorio.
4. Conformità alla Legge: La rinuncia è risultata conforme ai requisiti degli articoli 390 e 391 c.p.c.
5. Regime delle Spese: Punto cruciale della decisione è la statuizione sulle spese. L’articolo 391, quarto comma, c.p.c., prevede che in caso di rinuncia, il rinunciante debba rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, presumibilmente sulla base di un accordo implicito o esplicito tra le parti che l’accettazione della rinuncia ha suggellato.
Infine, il decreto dispone che i difensori vengano informati della decisione e avverte che hanno dieci giorni di tempo per richiedere la fissazione di un’udienza qualora volessero contestare il provvedimento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questo decreto evidenzia l’efficacia degli strumenti procedurali che consentono di definire una lite in modo consensuale, anche nella fase più alta del giudizio. L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata permette alle parti di risparmiare tempo e risorse, evitando le lungaggini di un procedimento che potrebbe concludersi solo dopo molti anni. La decisione sottolinea inoltre un aspetto importante relativo alle spese legali: sebbene la regola generale ponga le spese a carico del rinunciante, l’accordo tra le parti può derogare a tale principio, portando a una chiusura del contenzioso senza ulteriori oneri economici, come avvenuto in questo caso.
Cosa succede se chi ha proposto un ricorso decide di rinunciare?
Se il ricorrente deposita un atto formale di rinuncia e la controparte lo accetta, il processo si conclude senza una decisione sul merito della causa. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio con un decreto, chiudendo così definitivamente la controversia.
Perché è importante l’accettazione della controparte?
L’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente è fondamentale perché consolida la volontà di entrambe le parti di porre fine al giudizio. Questo accordo procedurale previene future contestazioni e permette al giudice di dichiarare l’estinzione in modo rapido e definitivo.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, chi paga le spese legali?
La legge prevede che, di norma, sia il rinunciante a dover rimborsare le spese legali alla controparte. Tuttavia, come dimostra il caso in esame, se c’è un accordo diverso tra le parti (spesso implicito nell’accettazione), la Corte può decidere di non provvedere alla condanna alle spese.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20107 Anno 2025
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 18/07/2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 20107 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 15472/2020
DECRETO
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente –
nonché contro
COGNOME
-intimata – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n.4340/2019 pubblicata in data 10 ottobre 2019;
Il Presidente titolare
letta la rinuncia al ricorso proposto da NOME accettata dalla controricorrente;
rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022;
rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decre to ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
RG 15472-2020
Numero registro generale 15472/2020
Numero sezionale 795/2025
Numero di raccolta generale 20107/2025
Data pubblicazione 18/07/2025
ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI
dichiara estinto il giudizio.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Il Presidente titolare NOME COGNOME
RG 15472-2020