Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14314 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14314 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5829/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME NOMEEMAIL).
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME NOMEEMAIL), COGNOME NOME NOMEEMAIL).
–
contro
ricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE.
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intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2051/2020 depositata il 07/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza n. 2051/2020 del 7 dicembre 2020 del Tribunale di Genova, che aveva integralmente confermato la sentenza n. 3030/2017 del Giudice di Pace di Genova.
Resiste con controricorso ETENET 003.
Resta intimata RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memoriA illustrative.
MOTIVI COGNOME DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia ‘ Violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, degli artt. 320 cod. proc. civ. e 183, comma 6, cod. proc. civ.’.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘ Violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, degli artt. 2 e 4 della direttiva comunitaria n. 91/271, dell’art. 4 legge regionale n. 29/2007, nonché degli artt. 74, 101, 105 e 154 d.lg.s 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102’.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ‘ Violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 degli artt. 1175,
1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 cod. civ. e degli artt. 105, 154 e 155 d.lgs. 152/2006′.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ‘ Violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 degli att. 113 cod. proc. civ., 1218 e 2697 cod. civ. e 141, 147, 149, 154 e 155 del d.lgs. 152/2006’.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ‘ Omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 5, nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 cod. civ. e dell’art. 154 del d.lgs. 152/2006’.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ‘ Omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n. 5, nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, dell’art. 4 della legge reg8ionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 13/2009 e dell’art. 154 d.lgs. 152/2006’.
Va pregiudizialmente rilevato che nella memoria illustrativa la ricorrente società RAGIONE_SOCIALE dichiara di rinunciare al ricorso.
Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
A norma dell’art. 391, secondo comma, c od. proc. civ., le spese processuali vanno liquidate, come in dispositivo, in favore di parte controricorrente, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.400,00, di cui euro 1.200,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge,
in favore della parte controricorrente, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024.