Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7944 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 30965/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), con sede in Torino, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME, con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO (RAGIONE_SOCIALE).
-controricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 1011/2020, della CORTE DI APPELLO DI TORINO, pubblicata in data 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
08/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) hanno promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino del 13 ottobre 2020, n. 1011, affidandosi a tre motivi.
1.1. NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Successivamente alla fissazione dell’ odierna adunanza camerale, è stata depositata la rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta, con la corrispondente accettazione del controricorrente.
RITENUTO CHE
Sussistendo i requisiti prescritti dall’art. 390 cod. proc. civ., i menzionati atti si rivelano idonei a determinare l’estinzione di questo giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti costituite concordato la loro integrale compensazione.
È inapplicabile, infine, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 ( cfr . Cass. n. 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020; Cass. nn. 31580 e 5247 del 2019; Cass. nn. 25485 e 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile