Estinzione del Giudizio: Cosa Accade Quando si Rinuncia al Ricorso in Cassazione
L’estinzione del giudizio è un meccanismo processuale che porta alla chiusura di una causa senza una decisione nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico di come ciò avvenga attraverso la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un privato cittadino avverso un decreto emesso dal Tribunale. La controparte nel giudizio era una società concessionaria di autoveicoli, in stato di liquidazione e fallimento.
Durante il procedimento, prima ancora che la Corte potesse esaminare il merito della questione, si è verificato un evento decisivo: il ricorrente ha formalmente rinunciato al proprio ricorso. Successivamente, la società controricorrente ha depositato un atto con cui accettava tale rinuncia.
L’Estinzione del Giudizio per Rinuncia
Quando la parte che ha iniziato un’azione legale decide di abbandonarla, si parla di rinuncia. Nel giudizio di Cassazione, affinché la rinuncia sia efficace e porti all’estinzione del giudizio, è necessario che venga accettata anche dalla controparte, se questa si è già costituita in giudizio. L’accettazione manifesta un accordo tra le parti per porre fine alla controversia a quel livello di giudizio.
Questo istituto processuale permette alle parti di terminare consensualmente una lite, evitando i tempi e i costi di un’ulteriore fase processuale il cui esito è incerto.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della rinuncia del ricorrente e della successiva accettazione da parte del controricorrente, la Corte di Cassazione ha agito di conseguenza. La sua funzione, a questo punto, non è più quella di decidere chi ha ragione o torto, ma di ratificare la volontà delle parti di chiudere il contenzioso.
Pertanto, i giudici hanno emesso un’ordinanza con cui hanno dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio di cassazione.
Le motivazioni
La motivazione alla base della decisione è puramente procedurale. Il Codice di Procedura Civile, all’articolo 391, disciplina proprio questa eventualità. La norma stabilisce che la rinuncia al ricorso, se accettata, estingue il processo. La Corte si è limitata ad applicare questa regola.
Un aspetto fondamentale della decisione riguarda le spese legali. Lo stesso articolo prevede che, in caso di rinuncia accettata, il giudice non debba pronunciare una condanna al pagamento delle spese. Ciò implica che le parti, implicitamente o esplicitamente, hanno trovato un accordo anche su questo punto, o che comunque la legge esonera la Corte dal decidere in merito, lasciando che ogni parte sostenga i propri costi.
Le conclusioni
Questa ordinanza dimostra l’importanza degli atti di disposizione del processo da parte dei contendenti. La rinuncia accettata è uno strumento efficace per porre fine a una lite in modo consensuale, anche nell’ultimo grado di giudizio. La conseguenza principale è l’estinzione del giudizio, che impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito del ricorso, e la mancata condanna alle spese, che favorisce soluzioni concordate tra le parti per evitare ulteriori costi e incertezze.
Cosa significa estinzione del giudizio in questo contesto?
Significa che il processo davanti alla Corte di Cassazione si è chiuso definitivamente senza una decisione nel merito, perché la parte che aveva presentato il ricorso ha deciso di ritirarlo e la controparte ha accettato.
Se una parte rinuncia al ricorso, deve sempre pagare le spese legali?
Secondo quanto stabilito in questa ordinanza e dall’art. 391 c.p.c., se la controparte accetta la rinuncia, la Corte non emette una condanna al pagamento delle spese legali. Ogni parte, quindi, sostiene i propri costi.
Qual è l’effetto pratico della rinuncia accettata?
L’effetto pratico è la chiusura immediata del contenzioso in Cassazione. La decisione del giudice precedente contro cui era stato fatto ricorso diventa, di fatto, definitiva, e il processo si conclude.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4184 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4184 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27529-2018 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO n. 12728/2018 del TRIBUNALE DI COMO, depositato il 17/7/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/1/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che il ricorrente, con atto del 15/1/2024, ha rinunciato al ricorso e che il controricorrente ha accettato la rinuncia; considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione delle relative
contro
parti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione