Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10296 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10296 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3752/2022 R.G. proposto da : COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE (NUOVA DENOMINAZIONE DI RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE (NUOVA DENOMINAZIONE DI RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2193/2021 depositata il 09/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e in diritto
Che in data 14.6.2024 è stato depositato nella causa di cui al RG 3752/2022 in epigrafe, atto di rinuncia al ricorso per cassazione da parte dei ricorrenti COGNOME COGNOME ed COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione del 07.02.2022 dall’avv. NOME COGNOME contestualmente accettata dal legale della controricorrente RAGIONE_SOCIALE nella sua qualità di procuratrice della società RAGIONE_SOCIALE , per mezzo dell’ Avv. NOME COGNOME anche per la rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.F.;
Che in data 23 gennaio 2025 , con decreto del Presidente Titolare della sezione terza civile di questa Corte, è stata
rigettata l’istanza di anticipazione dell’udienza presentata dal legale dei ricorrenti perché già fissata l’ adunanza camerale, all’esito della quale si sarebbe potuto prendere atto dell’intervenuta rinuncia e contestuale accettazione ;
Che, preso atto di quanto sopra, va dichiarata l’estinzione del procedimento per cassazione, senza dover pronunziare in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, ult. co., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.
Così deciso in Roma, il 21/2/2025