Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7990 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7990 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10962/2017 R.G. proposto da :
VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VENEZIA n. 2877/2016 depositata il 21/10/2016.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/03/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Rilevato che
la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto, con ricorso ritualmente notificato a NOME COGNOME la cassazione della sentenza n. 2877 del 21/10/2016 del Tribunale di Venezia, con riferimento alla decisione resa nella controversia relativa alla tariffa integrata ambientale (TIA 2);
NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
l a causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 19/03/2024, per la quale risulta il deposito di rinuncia al ricorso e di relativa accettazione;
Considerato che
non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e di relativa accettazione;
da tali atti risulta che la rinuncia e l’accettazione della stessa, sottoscritte rispettivamente dal difensore della ricorrente, autorizzato a rinunciare e dal difensore del controricorrente, pure a tanto abilitato, sono rituali;
a tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., risultando adempiuti i requisiti di legge;
quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, ben può disporsene la compensazione, tenuto conto pure delle ragioni degli atti di rinuncia e di accettazione;
quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta
interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 – 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica; è riservato il deposito entro i sessanta giorni dalla decisione;
p. q. m.
la Corte:
dichiara estinto il presente giudizio;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di