Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Pone Fine alla Lite
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi senza una decisione nel merito. Questo avviene quando si verificano determinate circostanze previste dalla legge, tra cui la rinuncia agli atti da parte di chi ha promosso la causa. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di questa procedura, illustrando come la volontà delle parti possa determinare la fine del contenzioso. Analizziamo insieme i dettagli del caso e le norme applicate.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da una società immobiliare contro una sentenza della Corte d’Appello. Le controparti nel giudizio di Cassazione erano due distinti istituti, un primario istituto di credito e una società finanziaria, entrambi costituitisi come controricorrenti per difendere la decisione a loro favorevole.
Tuttavia, in una fase successiva all’instaurazione del giudizio, la società ricorrente ha deciso di fare un passo indietro, formalizzando la propria rinuncia al ricorso. Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del procedimento.
La Procedura per l’Estinzione del Giudizio in Cassazione
Di fronte alla rinuncia, il passo successivo previsto dalla legge è la verifica dell’accettazione da parte delle altre parti in causa. Nel caso di specie, sia l’istituto di credito sia la società finanziaria hanno depositato formali dichiarazioni di accettazione della rinuncia. Questo consenso reciproco è un elemento cruciale, poiché segnala alla Corte che non vi è più interesse da parte di nessuno a proseguire la disputa legale.
La Corte di Cassazione, una volta ricevuta la rinuncia e le relative accettazioni, ha il compito di verificare che siano stati rispettati tutti i requisiti formali previsti dagli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile.
Le Norme di Riferimento
L’articolo 390 c.p.c. disciplina la rinuncia, stabilendo che la parte può rinunciare al ricorso finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o la discussione davanti al collegio. L’articolo 391 c.p.c., modificato nel tempo, prevede che sulla rinuncia la Corte provveda con decreto, dichiarando l’estinzione del processo. Una conseguenza importante, come vedremo, riguarda la gestione delle spese legali.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio sulla base di una semplice ma rigorosa constatazione: la rinuncia presentata dalla società ricorrente possedeva tutti i requisiti richiesti dalla legge e, aspetto fondamentale, era stata accettata da entrambe le parti controricorrenti. Di conseguenza, il presupposto per la prosecuzione del giudizio – ovvero la persistenza di una lite tra le parti – era venuto meno.
Un punto significativo del decreto riguarda le spese processuali. La Corte ha stabilito che ‘nulla va statuito sulle spese’. Questa decisione deriva direttamente dall’accettazione della rinuncia. Quando le parti concordano nel porre fine al processo in questo modo, si presume che abbiano anche raggiunto un accordo sulla ripartizione delle spese legali, o che ciascuna parte intenda farsi carico delle proprie. Pertanto, il giudice non interviene su questo punto, lasciando che l’accordo tra le parti regoli anche l’aspetto economico della chiusura della lite.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
Il decreto in esame mette in luce un importante strumento a disposizione delle parti per gestire l’esito di un contenzioso. La rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione, è la manifestazione processuale di una volontà conciliativa, che spesso matura al di fuori delle aule di tribunale, magari attraverso una transazione.
Per le imprese e i privati, questa procedura offre un percorso per chiudere definitivamente una controversia, evitando i tempi, i costi e le incertezze di una decisione giudiziale. L’estinzione del giudizio certifica la fine del processo, garantendo certezza giuridica alle parti. La decisione di non pronunciarsi sulle spese, in caso di accettazione, incentiva ulteriormente la ricerca di soluzioni concordate, rendendo la chiusura del contenzioso più efficiente e meno onerosa per tutti i soggetti coinvolti.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la parte che ha presentato il ricorso (ricorrente) vi rinuncia e le altre parti (controricorrenti) accettano tale rinuncia, il processo si conclude. La Corte di Cassazione emette un decreto con cui dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine alla controversia senza una decisione sul merito.
Perché la Corte non ha deciso sulle spese legali?
La Corte non ha emesso alcuna statuizione sulle spese processuali perché la rinuncia al ricorso è stata accettata da tutte le parti controricorrenti. In questi casi, la legge presume che le parti abbiano trovato un accordo autonomo anche sulla gestione delle spese, o che ognuna si faccia carico delle proprie, e quindi il giudice non interviene su tale aspetto.
Quali sono i requisiti legali per una rinuncia al ricorso efficace?
Secondo il provvedimento, la rinuncia deve avere i requisiti previsti dagli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile. Sebbene non dettagliati nel decreto, questi articoli prevedono forme specifiche per l’atto di rinuncia e stabiliscono che, in caso di accettazione delle controparti, essa porta all’estinzione del giudizio dichiarata con decreto.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18654 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 18654 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 08/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 25398/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in AVELLINO INDIRIZZO NOME II N.15 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n.1637/2024 depositata il 30/09/2024.
letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente e le dichiarazioni di accettazione delle due parti controricorrenti;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;
che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 06/07/2025.