Estinzione del Giudizio in Cassazione: Analisi di un Decreto di Rinuncia
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo civile, diversa dalla decisione nel merito. Questo esito si verifica quando, per varie ragioni previste dalla legge, il procedimento si interrompe in via definitiva. Un caso emblematico è quello della rinuncia al ricorso, come illustrato da un recente decreto della Corte di Cassazione, che chiarisce le modalità e le conseguenze di tale atto, soprattutto per quanto riguarda le spese legali.
I Fatti del Caso: La Decisione di Rinunciare al Ricorso
Una società S.r.l. aveva presentato ricorso per la cassazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Tuttavia, prima che il procedimento giungesse alla sua naturale conclusione con una pronuncia sul merito delle questioni sollevate, la stessa società ha deciso di fare un passo indietro, formalizzando la rinuncia al proprio ricorso. Le controparti, composte da altre società e da un privato cittadino, non avevano svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di Cassazione.
La Decisione della Corte: Analisi dell’Estinzione del Giudizio
Di fronte alla rinuncia presentata dalla società ricorrente, il Presidente della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La decisione si basa su una precisa valutazione dei requisiti procedurali e delle conseguenze che ne derivano.
I Requisiti della Rinuncia
Il Presidente ha innanzitutto verificato che l’atto di rinuncia possedesse tutti i requisiti formali richiesti dagli articoli 390 e 391 del Codice di procedura civile. La legge, infatti, disciplina in modo dettagliato le modalità con cui una parte può rinunciare a un’impugnazione, garantendo la certezza del diritto e la corretta gestione del processo.
La Sorte delle Spese Legali
Un punto cruciale del decreto riguarda la regolamentazione delle spese processuali. Il Presidente ha ritenuto che non vi fosse luogo a provvedere in merito. La ragione di questa scelta risiede nel fatto che le parti intimate (le controparti nel ricorso) non avevano svolto alcuna attività difensiva. In assenza di un impegno processuale da parte loro, non sussistevano costi da rimborsare, rendendo superflua una condanna alle spese a carico della parte rinunciante.
Le Motivazioni
Le motivazioni del decreto sono lineari e strettamente ancorate al dettato normativo. Il provvedimento spiega che, in conformità all’articolo 391 del Codice di procedura civile (nella sua versione aggiornata dal D.Lgs. 40/2006), l’estinzione del processo può essere dichiarata con un decreto presidenziale quando la rinuncia è formalmente valida. La Corte sottolinea che la mancata costituzione e difesa degli intimati è l’elemento decisivo per non disporre nulla sulle spese. Questa prassi evita di gravare la parte rinunciante di costi non giustificati dall’attività processuale della controparte.
Conclusioni
Il decreto in esame offre un chiaro esempio di come opera l’istituto dell’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso in Cassazione. Le implicazioni pratiche sono significative: una parte che decide di abbandonare l’impugnazione può ottenere una rapida chiusura del procedimento. Inoltre, se la controparte non ha ancora svolto attività difensiva, il rinunciante non sarà tenuto a sostenere le spese legali altrui. Questa decisione riafferma un principio di economia processuale e di equità, legando la condanna alle spese all’effettiva attività svolta dalle parti nel processo.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
In seguito alla rinuncia, il giudizio viene dichiarato estinto, ponendo fine al procedimento senza una decisione sul merito della questione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
Secondo il decreto, se la controparte (l’intimato) non ha svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di cassazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese. Di conseguenza, la parte che rinuncia non viene condannata al pagamento delle spese legali della controparte.
L’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso viene decisa con sentenza o con un altro tipo di provvedimento?
L’estinzione può essere dichiarata con un decreto del Presidente della Sezione, ai sensi dell’art. 391 del Codice di procedura civile, come modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 40 del 2006.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20105 Anno 2025
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 18/07/2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 20105 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 6616/2021
DECRETO
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Brescia n.807/2020 pubblicata in data 05 agosto 2020;
Il Presidente titolare
letta la rinuncia al ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE
rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decre to ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l ‘ intimato svolto attività difensiva;
PER QUESTI MOTIVI
dichiara estinto il giudizio.
RG 6616-2021
Numero registro generale 6616/2021
Numero sezionale 794/2025
Numero di raccolta generale 20105/2025
Data pubblicazione 18/07/2025
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Il Presidente titolare NOME COGNOME
RG 6616-2021