Estinzione del Giudizio per Rinuncia: Analisi di un Decreto della Cassazione
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi senza una decisione sul merito della controversia. Questo accade quando si verificano specifici eventi procedurali, come la rinuncia agli atti da parte di chi ha avviato la causa. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, illustrando come la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, porti a una rapida chiusura del contenzioso.
Il Contesto Processuale del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da una società di gestione del risparmio. L’obiettivo era ottenere l’annullamento di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. A questo ricorso si era opposta una società fiduciaria, costituendosi in giudizio come controricorrente.
Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse esaminare il caso nel merito, si è verificato un fatto decisivo: la società ricorrente ha formalmente comunicato di voler rinunciare al proprio ricorso.
La Rinuncia Accettata e l’Estinzione del Giudizio
La rinuncia al ricorso è un atto unilaterale con cui la parte impugnante manifesta la volontà di non proseguire il giudizio. L’articolo 390 del codice di procedura civile disciplina questo istituto. Affinché la rinuncia produca l’estinzione del giudizio, è necessario che venga accettata dalla controparte, se questa si è già costituita e ha un interesse concreto alla prosecuzione della causa.
Nel caso in esame, la società controricorrente ha formalmente accettato la rinuncia. Questo accordo tra le parti ha spianato la strada per l’applicazione dell’articolo 391 c.p.c., che consente alla Corte di Cassazione di dichiarare l’estinzione del processo con un decreto, una forma di provvedimento più snella e rapida rispetto a una sentenza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte è stata puramente procedurale. I giudici hanno constatato la presenza di entrambi i requisiti richiesti dalla legge: la rinuncia formale del ricorrente e l’accettazione esplicita del controricorrente. Non è stata necessaria alcuna valutazione sul merito della controversia originaria.
Un aspetto fondamentale sottolineato nel decreto riguarda le spese legali. La Corte ha statuito che, data l’accettazione della rinuncia, non vi era luogo a provvedere sulle spese. Questo significa che, grazie all’accordo tra le parti, ciascuna ha sostenuto i propri costi legali per il giudizio di Cassazione, evitando una condanna al pagamento delle spese della controparte che tipicamente segue la soccombenza.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questo decreto evidenzia l’utilità degli strumenti procedurali che consentono una definizione concordata delle liti. La rinuncia al ricorso, se accettata, permette di chiudere un contenzioso in modo efficiente, riducendo i tempi e i costi della giustizia sia per le parti coinvolte sia per il sistema giudiziario nel suo complesso. La decisione conferma che l’accordo tra le parti è fondamentale per evitare una pronuncia sulle spese, incentivando una risoluzione collaborativa anche nella fase finale di un processo.
Cosa succede se chi ha fatto ricorso in Cassazione decide di ritirarlo?
Se la parte ricorrente presenta una formale rinuncia al ricorso e la controparte la accetta, il processo si chiude anticipatamente. La Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio senza entrare nel merito della questione.
In caso di rinuncia al ricorso, chi paga le spese legali?
Secondo quanto stabilito in questo decreto, se la rinuncia è accettata dalla controparte, la Corte non emette alcuna condanna al pagamento delle spese legali. Ciascuna parte, quindi, sostiene i propri costi.
Per dichiarare l’estinzione del giudizio è necessaria una sentenza?
No. L’articolo 391 del codice di procedura civile prevede che, in caso di rinuncia accettata, la Corte possa dichiarare l’estinzione del giudizio con un decreto, una procedura più semplice e rapida rispetto alla pubblicazione di una sentenza.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19325 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 19325 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 13746/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n.1129/2022 depositata il 01/04/2022.
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;
che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 11/07/2025