Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Chiude la Causa
L’estinzione del giudizio è un meccanismo processuale che permette di chiudere una causa legale prima di giungere a una decisione sul merito della controversia. Questo può accadere per diverse ragioni, ma una delle più comuni è la rinuncia agli atti da parte di chi ha promosso l’azione. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo istituto funzioni nella pratica, in particolare nel contesto di un ricorso.
Il Contesto della Vicenda Processuale
La vicenda trae origine da una controversia giunta fino al terzo grado di giudizio. Una società cooperativa bancaria aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Dall’altra parte, due soggetti privati si erano costituiti in giudizio non solo per difendersi (in qualità di controricorrenti), ma anche per presentare a loro volta un’impugnazione incidentale.
Il processo sembrava destinato a seguire il suo corso ordinario, fino a una decisione finale della Suprema Corte che avrebbe stabilito la correttezza o meno della sentenza d’appello.
La Svolta: Rinuncia al Ricorso e Conseguente Estinzione del Giudizio
L’elemento che ha cambiato le sorti del procedimento è stata la decisione del ricorrente principale, la società bancaria, di rinunciare al proprio ricorso. Si tratta di una facoltà prevista dalla legge, che consente a una parte di ritirare la propria impugnazione in qualsiasi momento.
Tuttavia, la sola rinuncia non è sempre sufficiente. Affinché produca l’effetto di estinguere l’intero giudizio, è fondamentale la posizione delle altre parti. In questo caso, i controricorrenti hanno formalmente accettato la rinuncia. Questo consenso reciproco ha spianato la strada per una chiusura anticipata e concordata del contenzioso in Cassazione.
Il Ruolo degli Articoli 390 e 391 c.p.c.
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sull’applicazione combinata degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile. Queste norme disciplinano proprio la rinuncia al ricorso e i suoi effetti. In particolare, stabiliscono che la rinuncia, se accettata dalle altre parti (qualora abbiano un interesse specifico nella prosecuzione), porta all’estinzione del procedimento. Inoltre, la normativa, così come modificata da interventi legislativi più recenti, consente che tale estinzione venga dichiarata con un decreto, una forma più snella e rapida rispetto a una sentenza.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base del decreto sono lineari e strettamente procedurali. La Corte ha verificato la presenza dei requisiti formali richiesti dalla legge: in primo luogo, un atto di rinuncia valido da parte del ricorrente principale; in secondo luogo, un’esplicita accettazione di tale rinuncia da parte dei controricorrenti. La compresenza di questi due elementi ha reso superflua ogni ulteriore valutazione sul merito della causa. La volontà concorde delle parti di porre fine alla lite ha prevalso, consentendo al giudice di dichiarare l’estinzione del giudizio. Un ulteriore aspetto rilevante riguarda le spese legali: la Corte ha specificato che nulla doveva essere deciso in merito, proprio perché l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti implica, di norma, una rinuncia implicita a pretendere il rimborso delle spese sostenute.
Le Conclusioni
Il provvedimento analizzato dimostra l’efficacia degli strumenti di definizione consensuale delle liti anche nella fase più alta del giudizio di legittimità. La rinuncia al ricorso, se accettata, si configura come una soluzione che permette alle parti di evitare i tempi, i costi e le incertezze di una decisione finale. Per gli operatori del diritto, questo caso ribadisce l’importanza di valutare costantemente l’opportunità di proseguire un contenzioso, aprendo alla possibilità di chiudere anticipatamente la partita processuale in modo efficiente e condiviso, con evidenti benefici per l’economia processuale e per le stesse parti coinvolte.
Cosa significa ‘estinzione del giudizio’?
Significa che il processo si chiude definitivamente prima di arrivare a una sentenza che decida chi ha torto o ragione nel merito. In questo caso, è avvenuto perché la parte che aveva fatto ricorso ha deciso di rinunciarvi e le controparti hanno accettato.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso sulle spese legali?
La Corte non ha stabilito nulla sulle spese perché le parti che si difendevano (controricorrenti) hanno formalmente accettato la rinuncia al ricorso. Secondo la prassi e la legge, l’accettazione della rinuncia comporta l’assenza di una statuizione sulle spese di lite.
È sempre possibile rinunciare a un ricorso in Cassazione?
Sì, la parte che ha proposto il ricorso può rinunciarvi. Affinché la rinuncia porti all’estinzione del giudizio, deve rispettare i requisiti degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile e, se le altre parti hanno un interesse giuridicamente rilevante alla prosecuzione, è necessaria la loro accettazione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19011 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 19011 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. RG.8956/2023 proposto da:
Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocato COGNOME NOME;
–
ricorrente contro
NOME e NOME COGNOME rappresentate e difese dall’Avvocato COGNOME COGNOME
-controricorrenti-ricorrenti incidentali –
avverso la Sentenza n° 163/2023 della Corte d’Appello di Ancona del 19.01.2023;
letta la rinuncia del ricorrente al ricorso principale e l’accettazione dei controricorrenti-ricorrenti incidentali;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.
391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;
che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione dei controricorrenti-ricorrenti incidentali;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Roma, 10.07.2025