Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Chiude il Caso
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi senza una decisione sul merito della controversia. Questo accade quando si verificano specifici eventi procedurali, come la rinuncia agli atti del giudizio. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, illustrando come la volontà concorde delle parti di porre fine alla lite sia sufficiente per chiudere definitivamente il contenzioso. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un gruppo di privati cittadini. L’impugnazione era diretta contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna e vedeva come controparti una società a responsabilità limitata, un noto istituto di credito e una società finanziaria.
Il punto di svolta, tuttavia, non è legato al merito della questione, ma a un atto procedurale successivo: i ricorrenti hanno formalmente comunicato la loro intenzione di ritirare l’impugnazione, manifestando una chiara “rinuncia al ricorso”.
La Rinuncia e l’Accettazione: Il Cuore della Decisione
L’elemento decisivo che ha portato alla chiusura del caso è stata la reazione delle controparti. La società controricorrente, infatti, ha a sua volta formalizzato l’accettazione della rinuncia presentata dai ricorrenti. Questo passaggio è fondamentale: l’accordo tra le parti nel voler porre fine alla lite ha attivato il meccanismo previsto dal codice di procedura civile per l’estinzione del giudizio.
La Corte di Cassazione, a questo punto, non è entrata nel vivo delle questioni sollevate nel ricorso. Il suo compito si è limitato a una verifica formale: la rinuncia e la sua accettazione rispettavano i requisiti previsti dalla legge? La risposta è stata affermativa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione e l’estinzione del giudizio
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su precise norme procedurali. In primo luogo, ha verificato che la rinuncia presentata possedesse i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile. Queste norme disciplinano le modalità con cui una parte può rinunciare al proprio ricorso e gli effetti che ne derivano.
In secondo luogo, la Corte ha applicato la procedura semplificata introdotta dal D.L. n. 68 del 2016 (convertito con L. n. 197 del 2016), che ha modificato l’art. 391 c.p.c. Tale modifica consente di dichiarare l’estinzione con un decreto presidenziale, una forma più snella e rapida rispetto a una sentenza collegiale, quando vi è l’accordo delle parti. Infine, una conseguenza diretta dell’accettazione della rinuncia è stata la decisione sulle spese legali: la Corte ha stabilito che “nulla va statuito sulle spese”. Questo perché l’accordo tra le parti per chiudere il giudizio implica, di norma, che ciascuna parte si faccia carico delle proprie spese legali, salvo diverso accordo.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questo decreto, pur nella sua semplicità, offre un’importante lezione sull’economia processuale e sul potere dispositivo delle parti. Dimostra come il contenzioso possa essere risolto attraverso accordi procedurali, evitando i tempi e i costi di un giudizio di merito completo. L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata è uno strumento efficiente che consente alle parti di porre fine a una lite in modo consensuale, riconoscendo che la prosecuzione del giudizio potrebbe non essere più nel loro interesse. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò sottolinea l’importanza di valutare costantemente l’opportunità di trovare soluzioni concordate, anche nelle fasi più avanzate del processo.
Cosa succede se un ricorrente rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia viene presentata secondo le forme di legge e accettata dalle altre parti costituite, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine al processo senza decidere sul merito della questione.
Perché la Corte non ha deciso sulle spese legali?
La Corte non ha statuito sulle spese perché la rinuncia al ricorso è stata formalmente accettata dalla parte controricorrente. In questi casi, la legge prevede che, stante l’accordo tra le parti per chiudere il processo, non vi sia una condanna al pagamento delle spese legali.
Quali sono i requisiti legali per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo caso?
I requisiti sono quelli previsti dagli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile. La rinuncia deve essere valida e deve essere accettata dalle altre parti che potrebbero avere interesse nella prosecuzione del giudizio. Una volta verificati questi presupposti, l’estinzione può essere dichiarata con un decreto.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21308 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 21308 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 25/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 27560/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in BENEVENTO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n.602/2021 depositata il .
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;
che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 24/07/2025