Estinzione del Giudizio in Cassazione: Cosa Succede Quando si Rinuncia al Ricorso
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi, ma a differenza di una sentenza, non entra nel merito della questione. Si tratta di una chiusura formale del procedimento, che può avvenire per diverse ragioni previste dalla legge. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come una causa possa terminare a seguito della rinuncia volontaria di una delle parti.
I Fatti del Caso
La vicenda vedeva contrapposti un ente pubblico territoriale, attivo nell’edilizia provinciale, e una società a responsabilità limitata operante nel settore edile. L’ente pubblico aveva promosso un ricorso per Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello che, evidentemente, gli era sfavorevole.
Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse esaminare il caso e pronunciarsi, l’ente ricorrente ha deciso di fare un passo indietro, presentando una formale rinuncia al proprio ricorso.
La Rinuncia Accettata e l’Estinzione del Giudizio
Un elemento cruciale della procedura è stata la reazione della controparte. La società edile, infatti, ha formalmente accettato la rinuncia presentata dall’ente pubblico. Questo atto di accettazione è fondamentale, poiché segnala un accordo tra le parti per porre fine alla controversia a quel determinato stadio.
Quando la rinuncia al ricorso viene accettata dalla controparte, il Codice di Procedura Civile prevede un esito ben preciso: l’estinzione del giudizio. La Corte di Cassazione, preso atto della volontà concorde delle parti, non ha dovuto fare altro che verificare la sussistenza dei requisiti formali previsti dagli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base del decreto sono di natura puramente procedurale. La Corte non ha analizzato il merito della contesa originaria, ma si è limitata a prendere atto della situazione venutasi a creare. La legge stabilisce che, se il ricorrente rinuncia e il controricorrente accetta tale rinuncia, il processo si estingue. Il ruolo del giudice è quello di ratificare questa volontà, dichiarando formalmente concluso il procedimento. Un aspetto importante è la gestione delle spese legali. Il decreto specifica che “nulla va statuito sulle spese”, proprio perché l’accettazione della rinuncia da parte della società controricorrente implica un accordo tacito o esplicito tra le parti, secondo cui ciascuna si farà carico delle proprie spese legali sostenute fino a quel momento.
Le Conclusioni
Questo caso dimostra come il percorso giudiziario non si concluda sempre con una sentenza che stabilisce un vincitore e un vinto. L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata è uno strumento che consente alle parti di porre fine a una lite in modo consensuale, risparmiando tempo, costi e le incertezze di un giudizio di legittimità. La decisione della Corte di Cassazione, pur essendo un semplice decreto, riafferma l’importanza della volontà delle parti nel governare il destino del processo, in conformità con i principi di economia processuale e di deflazione del contenzioso.
Cosa significa estinzione del giudizio?
Significa che il processo si chiude formalmente senza che il giudice decida chi ha torto o ragione nel merito della questione. È una chiusura basata su motivi procedurali.
Perché il giudizio è stato dichiarato estinto in questo caso?
Perché la parte che aveva iniziato il ricorso in Cassazione (il ricorrente) ha deciso di ritirarlo e la controparte (il controricorrente) ha accettato ufficialmente questa decisione. La legge prevede che questo accordo porti all’estinzione del processo.
Chi paga le spese legali quando un giudizio si estingue in questo modo?
Nel caso specifico, la Corte ha deciso di non pronunciarsi sulle spese (“nulla va statuito”). Questo accade perché l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente presuppone un accordo tra le parti secondo cui ognuna pagherà i propri avvocati.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22675 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 22675 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 05/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 4478/2025 R.G. proposto da:
AZIENDA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE DI GENOVA – A.RRAGIONE_SOCIALEE, elettivamente domiciliato in GENOVA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in GENOVA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n.1055/2024 depositata il 30/07/2024.
letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;
che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 04/08/2025.