Estinzione del giudizio: quando il silenzio equivale a rinuncia
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo si conclude senza una decisione sul merito della controversia. Questo può accadere per diverse ragioni, tra cui l’inattività delle parti o una rinuncia esplicita. Una recente decisione della Corte di Cassazione fa luce su un caso particolare di rinuncia ‘presunta’, legata al meccanismo del rito accelerato previsto dall’art. 380-bis del codice di procedura civile.
I Fatti del Caso: un Ricorso e una Proposta di Decisione Accelerata
Un Ente Locale aveva presentato ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo vedeva contrapposto a un privato cittadino. Una volta giunto dinanzi alla Suprema Corte, il caso è stato oggetto di una proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. Questa procedura si applica quando il ricorso appare, ad un primo esame, palesemente inammissibile, improcedibile o infondato.
La proposta è stata regolarmente comunicata alle parti, le quali, secondo la legge, hanno un termine di quaranta giorni per chiedere la trattazione del ricorso in udienza. Tuttavia, nel caso di specie, l’Ente Locale ricorrente non ha compiuto alcun atto in tal senso, lasciando decorrere il termine.
La Decisione della Cassazione sull’Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione, preso atto del silenzio della parte ricorrente, ha applicato rigorosamente la normativa. La mancata richiesta di trattazione entro i termini di legge viene interpretata come una rinuncia tacita al ricorso, portando inevitabilmente alla declaratoria di estinzione del giudizio.
L’Applicazione dell’Art. 380-bis c.p.c.
La norma centrale è il secondo comma dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questo articolo stabilisce che, se dopo la comunicazione della proposta di rito accelerato, la parte ricorrente non presenta un’istanza di decisione, il ricorso si considera rinunciato. Questo meccanismo mira a deflazionare il carico di lavoro della Corte, definendo rapidamente i casi che non necessitano di una discussione approfondita.
La Condanna alle Spese Processuali
Come conseguenza diretta dell’estinzione, la Corte ha applicato il principio della soccombenza virtuale. L’Ente Locale, in qualità di parte ricorrente la cui iniziativa processuale è venuta meno, è stato considerato soccombente e condannato a rifondere le spese legali alla controparte. La liquidazione è avvenuta sulla base del valore della lite e secondo i parametri forensi stabiliti dai decreti ministeriali, ammontando a 2.400 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni del decreto sono lineari e si fondano su una constatazione puramente procedurale. La Corte ha rilevato che:
1. È stata depositata una proposta di decisione accelerata e comunicata alle parti.
2. È trascorso il termine di quaranta giorni previsto dalla legge senza che il ricorrente chiedesse la decisione sull’impugnazione.
3. A norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, tale inerzia equivale a una rinuncia al ricorso.
4. Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., la rinuncia comporta l’estinzione del processo e la condanna del rinunciante alle spese.
La decisione, quindi, non entra nel merito della controversia originaria, ma si ferma al dato processuale dell’inattività del ricorrente, che assume valore legale di rinuncia.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questo provvedimento ribadisce l’importanza per le parti processuali, e in particolare per i loro difensori, di monitorare attentamente i termini perentori stabiliti dal codice di procedura civile. La riforma del processo civile, con l’introduzione di meccanismi come quello dell’art. 380-bis, ha introdotto oneri di diligenza che, se non rispettati, possono portare a conseguenze definitive come l’estinzione del giudizio. Per il cittadino, questa decisione è un esempio di come una regola procedurale, pensata per l’efficienza della giustizia, possa determinare l’esito di una causa, con conseguenze economiche significative in termini di spese legali.
Cosa succede se, dopo una proposta di decisione accelerata in Cassazione, la parte ricorrente non chiede che il caso venga discusso?
Secondo l’art. 380-bis del codice di procedura civile, se la parte ricorrente non chiede la decisione sull’impugnazione entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si considera rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia presunta?
Le spese legali sono a carico della parte ricorrente, la cui inattività ha causato la rinuncia e la conseguente estinzione del processo. La Corte condanna il ricorrente a rifondere le spese alla controparte resistente.
Come vengono calcolate le spese legali in un processo civile?
Le spese legali vengono liquidate dal giudice in base a parametri stabiliti da decreti ministeriali (nel caso specifico, il D.M. 55/2014 e il D.M. 147/2022), tenendo conto del valore della lite e dell’attività svolta. Nel caso esaminato, sono stati liquidati 2.400 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario, contributo previdenziale e IVA.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18725 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 18725 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
D E C R E T O
sul ricorso iscritto al n° 3321 del ruolo generale dell’anno 2025 , proposto da
Comune di Levanto (P.IVA P_IVA) in persona del Sindaco pro tempore sig. COGNOME COGNOME, con sede in Levanto (SP) INDIRIZZO dai professionisti associati Avv.ti NOME COGNOME (c.f. PRD CODICE_FISCALE -che dichiara ai sensi del 2° co. dell’art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax NUMERO_TELEFONO o indirizzo p.e.c. EMAIL comunicata all’Ordine degli Avvocati della Spezia in data 15.12.09) e NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE -che dichiara ai sensi del 2° co. dell’art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax NUMERO_TELEFONO o indirizzo p.e.c. EMAIL comunicata all’Ordine degli Avvocati della Spezia in data 15.12.09) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in La Spezia INDIRIZZO come da procura speciale allegata al ricorso ai sensi dell’art. 83, 3° co. c.p.c. e dell’art. 10 D.P.R. 123/2001 e Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Levanto n. 201 del 28.11.2024. I n luogo dell’elezione di domicilio presso l’Autorità adita, Comune di Levanto indica di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione agli indirizzi
di posta elettronica certificata dei suddetti difensori: EMAIL e EMAIL
Ricorrente
contro
COGNOME NOME COGNOME nato a Pignone (SP) il 29/11/1955 e residente in Levanto (SP) Loc. Piè dell’Erta -C.F. CODICE_FISCALE, difeso dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Genova -C.F. CODICE_FISCALE – con studio in Rapallo (Ge) INDIRIZZO con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma INDIRIZZO presso e nello studio dell’Avv. NOME COGNOME il quale preliminarmente acconsente a che tutte le comunicazioni di Cancelleria nonché tutte le notifiche di Legge e non siano inviate al seguente numero di fax NUMERO_TELEFONO ovvero al seguente indirizzo P.E.C. e Domicilio digitale: EMAIL
Controricorrente
a vverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n° 907 depositata il 26 giugno 2024.
Rilevato che :
questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di decisione accelerata del giudizio , ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti;
considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impugnazione;
ritenuto, pertanto, che -a norma dell’art. 380 -bis , secondo comma, del codice di rito -il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai
sensi dell’art. 391 del codice predetto;
che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali;
che le spese predette -da porre a carico del ricorrente soccombente -vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 7,3 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022;
p.q.m.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all’iva, se dovuta.
Roma, 8 luglio 2025.