Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Chiude il Contenzioso
L’estinzione del giudizio rappresenta uno degli esiti possibili di un processo civile e si verifica quando il procedimento si conclude prima di una decisione sul merito. Questo può accadere per diverse ragioni, ma una delle più comuni, specialmente in sede di impugnazione, è la rinuncia al ricorso da parte dell’appellante o del ricorrente. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questa procedura funzioni nella pratica, evidenziando l’importanza dell’accordo tra le parti per una rapida definizione della lite.
I Fatti del Caso
Una società in accomandita semplice aveva impugnato una sentenza emessa dalla Corte d’Appello territoriale, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. Le controparti in questo giudizio erano un importante Ente Pubblico locale e due procedure fallimentari relative a società di costruzioni.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare nel merito i motivi del ricorso, la società ricorrente ha deciso di fare un passo indietro, presentando una formale rinuncia a proseguire l’azione legale. A fronte di questa decisione, tutte le controparti hanno formalmente accettato la rinuncia.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia del ricorrente e della contestuale accettazione delle controparti, ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Questo tipo di provvedimento, più snello rispetto a una sentenza, è stato possibile grazie alle riforme procedurali che hanno semplificato la gestione di questi casi.
La Corte non ha emesso alcuna statuizione sulle spese legali. La decisione si basa sul principio secondo cui, quando la rinuncia viene accettata, si presume che le parti abbiano trovato un accordo implicito o esplicito anche sulla gestione dei costi del processo, rendendo superfluo un intervento del giudice su questo punto.
Le Motivazioni della Decisione
Il fondamento giuridico della decisione risiede negli articoli 390 e 391 del Codice di procedura civile. L’articolo 390 disciplina la rinuncia al ricorso, mentre l’articolo 391, come modificato nel 2016, stabilisce la procedura per la dichiarazione di estinzione.
La Corte ha verificato due elementi essenziali:
1. La validità della rinuncia: L’atto di rinuncia del ricorrente possedeva tutti i requisiti formali richiesti dalla legge.
2. L’accettazione della controparte: L’accettazione da parte del controricorrente era altrettanto formale e rituale.
La presenza di questi due elementi ha permesso alla Corte di applicare la procedura semplificata prevista dall’articolo 391 c.p.c., che consente di dichiarare l’estinzione con decreto presidenziale, evitando i tempi e i costi di un’udienza pubblica. La scelta di non pronunciarsi sulle spese è una diretta conseguenza dell’accettazione della rinuncia, che chiude ogni aspetto della controversia pendente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia Accettata
Questo caso dimostra come la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, rappresenti uno strumento efficace per porre fine a un contenzioso in modo rapido ed economico. Per le parti coinvolte, significa evitare l’incertezza e gli ulteriori costi legati all’attesa di una sentenza definitiva. Per il sistema giudiziario, consente di alleggerire il carico di lavoro della Corte di Cassazione, definendo con una procedura snella le cause in cui è venuto meno l’interesse delle parti alla prosecuzione. L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata è, quindi, un meccanismo che favorisce l’efficienza processuale e la composizione concordata delle liti.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia al ricorso viene formalizzata e le altre parti costituite la accettano, il processo si chiude senza una decisione sul merito e la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio.
Perché la Corte non ha deciso sulle spese legali in questo caso?
La Corte non si è pronunciata sulle spese perché la legge prevede che, in caso di rinuncia accettata dalle controparti, non sia necessaria una statuizione in merito. Si presume che l’accordo tra le parti per chiudere il contenzioso copra anche questo aspetto.
È sempre necessaria un’udienza per dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia?
No. Grazie a una modifica dell’articolo 391 del codice di procedura civile introdotta nel 2016, quando sussistono i requisiti (come la rinuncia accettata), la Corte può dichiarare l’estinzione con un decreto, una procedura più rapida che non richiede la fissazione di un’udienza.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19010 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 19010 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 19929/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in BRESCIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
PROVINCIA DI BRESCIA, elettivamente domiciliato in BRESCIA C.INDIRIZZOCOGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro
FALLIMENTO N.224/2019 COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in BRESCIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che
lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in BRESCIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n.725/2022 depositata il 10/06/2022.
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;
che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 10/07/2025