Estinzione del Giudizio: Come la Rinuncia agli Atti Chiude un Processo in Cassazione
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza che decida nel merito la controversia. Questo avviene quando le parti, di comune accordo, decidono di porre fine alla lite. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la rinuncia agli atti del processo diventi lo strumento decisivo per chiudere definitivamente una causa, anche nel grado più alto della giustizia civile.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da un’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma. Una delle parti, insoddisfatta della decisione, ha proposto ricorso per cassazione, l’ultimo grado di giudizio in Italia. In risposta, le controparti non si sono limitate a difendersi, ma hanno a loro volta presentato un ricorso cosiddetto ‘incidentale’, contestando altri aspetti della stessa decisione. La causa, quindi, vedeva entrambe le parti contrapposte davanti alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’estinzione del giudizio
In una svolta che ha cambiato il corso del processo, tutte le parti coinvolte hanno depositato una rinuncia congiunta agli atti. Di fronte a questa manifestazione di volontà, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e dichiarare formalmente l’estinzione del giudizio. La decisione è stata presa nella camera di consiglio, senza necessità di ulteriori udienze o discussioni, sancendo la fine definitiva del contenzioso.
Le Motivazioni: La Volontà Conciliativa delle Parti
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione degli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile, che regolano la rinuncia nel giudizio di Cassazione. La legge prevede che la rinuncia agli atti, se effettuata da tutte le parti costituite, porti inevitabilmente all’estinzione del processo. Questo principio sottolinea la sovranità della volontà delle parti: se coloro che hanno dato vita al processo decidono di comune accordo di fermarlo, il sistema giudiziario rispetta questa scelta.
Un aspetto cruciale, disciplinato dall’articolo 391, comma 4, c.p.c., riguarda le spese legali. Nel caso di specie, le parti non solo hanno rinunciato al proseguimento della causa, ma hanno anche raggiunto un accordo privato su come ripartire le spese del giudizio di legittimità. Questo accordo ha sollevato la Corte dall’onere di decidere su chi dovesse sostenere i costi del processo, semplificando ulteriormente la chiusura del caso. La motivazione della Corte è stata quindi puramente procedurale: constatata la rinuncia congiunta e l’accordo sulle spese, ha applicato la legge e dichiarato il processo estinto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia
Questa ordinanza evidenzia un importante strumento a disposizione delle parti per la risoluzione alternativa delle controversie. La rinuncia agli atti è spesso il risultato di un accordo transattivo raggiunto al di fuori delle aule di tribunale, con cui le parti trovano una soluzione soddisfacente per entrambe, evitando i tempi, i costi e l’incertezza di un giudizio di Cassazione. L’estinzione del giudizio per rinuncia è la prova che il processo è uno strumento a disposizione dei cittadini, che possono decidere di interromperlo quando il contenzioso cessa di avere una ragione d’essere. La capacità di accordarsi anche sulle spese legali completa il quadro, garantendo una chiusura tombale della lite senza lasciare strascichi futuri.
Cosa succede quando tutte le parti in un processo di Cassazione rinunciano agli atti?
Quando tutte le parti presentano una rinuncia congiunta, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine al processo in modo definitivo.
Cosa significa “estinzione del giudizio”?
Significa che il processo si conclude senza una decisione sul merito della controversia. È una chiusura procedurale che avviene, come in questo caso, per volontà delle parti di non proseguire la lite.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
Generalmente, in caso di rinuncia, è il rinunciante a dover pagare le spese, salvo diverso accordo. In questo caso specifico, le parti avevano raggiunto un accordo autonomo sulle spese, quindi la Corte non ha dovuto emettere alcuna statuizione in merito, come previsto dall’art. 391, comma 4, del codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20475 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20475 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10118/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente a sé stesso e all’ avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA , INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avv. NOME COGNOME controricorrenti-ricorrenti incidentale-
avverso ORDINANZA TRIBUNALE ROMA depositata il 23/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso ordinanza del Tribunale Roma depositata il 23/01/2024, cui COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE hanno contrapposto ricorso incidentale; che le parti hanno depositato
rinuncia congiunta agli atti del processo; che il giudizio, pertanto, va dichiarato estinto, ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c. per essere intervenuta la rinuncia al medesimo; che le parti hanno concordato anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, onde nulla va disposto al riguardo (art. 391, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M .
visti gli artt. 390, 391 c.p.c.;
la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda