Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18722 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 18722 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
D E C R E T O
sul ricorso iscritto al n° 93 del ruolo generale dell’anno 2025 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE , con sede in Roma, INDIRIZZO cod. fisc. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore ing. NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE -p.e.c. EMAIL), prof. NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE -p.e.c. EMAIL ordineavvocatiromaEMAIL), NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE -p.e.c. EMAIL) e NOME COGNOME (cod. fisc. LBS CODICE_FISCALE -p.e.c. EMAIL, con elezione del domicilio digitale per ogni comunicazione, avviso e/o notificazione del presente giudizio presso l’indirizzo PEC dell’avv. Giuseppe EMAIL (consultabile ed estraibile dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – ReGIndE), con studio in Roma, INDIRIZZO, cap 00184 (fax 06/32.44.940), giusta procura speciale allegata al ricorso.
Ricorrente contro
I.C.A. –RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rag. NOME COGNOME con Sede legale in Roma, INDIRIZZO e Sede amministrativa alla Spezia, INDIRIZZO, C.F. P_IVA e partita I.V.A. P_IVA, nella sua qualità di concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione del Canone di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), vigente ratione temporis, in nome e per conto del Comune di Fermo (FM), ed ai fini del presente procedimento per cassazione rappresentata, assistita e difesa dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. CRD LSN CODICE_FISCALE) del Foro della Spezia, il quale dichiara, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 366, comma 4, c.p.c., che le comunicazioni che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione vorrà effettuare all’esponente potranno essere eseguite presso il domicilio digitale eletto, alla casella PEC EMAIL, intestata al sottoscritto difensore e ritualmente comunicata all’Ordine degli Avvocati della Spezia, territorialmente competente ai fini dell’inserimento nel Re.G.Ind.E., ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, D.M. 07.02.2011, n.44, ed infine elettivamente domiciliata ai fini del presente grado di legittimità, assieme al proprio difensore, alla Spezia, INDIRIZZO come da procura speciale alle liti posta in calce al controricorso.
Controricorrente
nonché contro
Comune di Rapallo .
Intimato
a vverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n° 835 depositata il 29 maggio 2024.
Rilevato che :
questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di decisione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti;
considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impugnazione;
ritenuto, pertanto, che -a norma dell’art. 380 -bis , secondo comma, del codice di rito -il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto;
che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali;
che le spese predette -da porre a carico del ricorrente soccombente -vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 6,8 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022;
p.q.m.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all’iva, se dovuta.
Roma, 8 luglio 2025.