Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16689 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16689 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18831/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME FREDERIQUE NOME GERMANE NOME, domiciliata per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME
(CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
-ricorrente incidentale – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO ROMA n. 1358/2020 depositata il 24/02/2020.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 10/06/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Considerato che:
NOME COGNOME impugna, con atto affidato a cinque motivi, la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 1358 in data 24/02/2020;
risponde con controricorso e propone ricorso incidentale, su tre motivi, NOME COGNOME;
non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e di relativa accettazione;
da tali atti di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia, contenuti in un unico documento, sottoscritto dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori, risulta che la rinuncia è stata accettata ritualmente e non consta che vi siano altre parti interessate al giudizio di legittimità;
a tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge;
nulla deve essere disposto per le spese di lite di questa fase di legittimità, avendo le parti dedotto di aver raggiunto un accordo in tal senso, come risulta dallo stesso atto di rinuncia con accettazione;
quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 – 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
p.q.m.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di