Estinzione del Giudizio: Quando il Silenzio Costa Caro
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo e si verifica quando, per ragioni procedurali, la causa si chiude prima di una decisione sul merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un esempio lampante di come l’inerzia di una parte possa portare a questa conseguenza, con l’ulteriore onere della condanna alle spese legali. Analizziamo questo caso per comprendere le dinamiche processuali e le loro implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un ricorso per cassazione presentato da un gruppo di privati cittadini contro una sentenza della Corte d’Appello. A resistere al ricorso si era costituita una società veicolo, in qualità di controricorrente, mentre altre due istituti di credito, pur essendo parti del procedimento, non avevano svolto attività difensiva.
Il punto di svolta del processo è stata la comunicazione, a tutte le parti, di una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Si tratta di una procedura accelerata che la Corte può attivare quando l’esito del ricorso appare scontato.
La Proposta di Definizione e la Conseguente Estinzione del Giudizio
La legge prevede che, una volta ricevuta tale proposta, la parte ricorrente abbia un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere che la Corte decida comunque sul ricorso. In assenza di tale richiesta, il ricorso si intende rinunciato e il processo si estingue.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno lasciato trascorrere inutilmente questo termine. Il loro silenzio è stato interpretato dalla Corte non come una semplice dimenticanza, ma come una manifestazione di volontà, seppur tacita, di abbandonare l’impugnazione. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che applicare la norma e dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione del decreto è prettamente processuale. La Corte non entra nel merito della controversia originaria, ma si limita a constatare il verificarsi della condizione prevista dalla legge per l’estinzione. La ratio dell’art. 380-bis c.p.c. è quella di deflazionare il carico di lavoro della Cassazione, evitando la trattazione di ricorsi che le parti stesse, di fatto, non hanno più interesse a coltivare. La mancata richiesta di una decisione entro il termine stabilito equivale, per presunzione di legge, a una rinuncia. La Corte ha inoltre applicato il principio della soccombenza, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese legali in favore della società controricorrente, l’unica parte che aveva attivamente partecipato al giudizio. Per le altre parti, non avendo svolto attività difensiva, non è stata disposta alcuna pronuncia sulle spese.
Le Conclusioni
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: i termini sono perentori e la loro inosservanza produce conseguenze irreversibili. L’estinzione del giudizio per inattività dopo la proposta di definizione semplificata non è una sanzione, ma una conseguenza logica della presunta mancanza di interesse della parte ricorrente. Per gli avvocati e le parti, ciò sottolinea l’importanza di monitorare attentamente ogni comunicazione della cancelleria e di rispondere tempestivamente per non vedere vanificati i propri sforzi e incorrere in ulteriori costi. Il silenzio, in un’aula di tribunale (anche virtuale), può avere un prezzo molto alto.
Cosa accade se non si risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte di Cassazione?
Se la parte ricorrente non chiede una decisione sul ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si considera rinunciato e il giudizio di cassazione viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
Le spese legali seguono il principio della soccombenza. La parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, è condannata a pagare le spese processuali in favore della controricorrente che si è costituita e ha svolto attività difensiva.
Perché alcune parti del processo non hanno ottenuto il rimborso delle spese?
Nel caso specifico, le altre parti intimate non avevano svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione. Pertanto, la Corte ha stabilito che non vi era luogo a provvedere alla liquidazione delle spese in loro favore, non avendo esse sostenuto costi per difendersi in quella fase.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17810 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 17810 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 01/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 10517/2024 R.G. proposto da:
NOME, COGNOME NOME, NOMECOGNOME NOME, NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO BASTIONI DI PORTA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE
-intimate- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO REGGIO CALABRIA n.151/2024 depositata il 06/3/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore delle altre intimate, non avendo le medesime svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE
Roma, il 30/6/2025
Il Presidente NOME COGNOME