Estinzione del Giudizio: Quando le Parti Rinunciano al Ricorso
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza che decida nel merito la controversia. Si verifica quando sopravvengono determinati eventi previsti dalla legge, come l’inattività delle parti o, come nel caso che analizzeremo, la rinuncia agli atti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo istituto funzioni nella pratica, specialmente quando la volontà di porre fine alla lite è reciproca.
Il Contesto Processuale: Ricorso e Controricorso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello. Una società, sentendosi lesa dalla decisione di secondo grado, ha presentato ricorso per Cassazione. La controparte, una seconda società, non si è limitata a difendersi, ma ha a sua volta proposto un ricorso, definito ‘incidentale’, per contestare aspetti della stessa sentenza a lei sfavorevoli. Si è così instaurato un giudizio complesso, con pretese incrociate pendenti davanti alla Suprema Corte.
La Svolta: La Rinuncia Reciproca e l’Estinzione del Giudizio
Prima che la Corte potesse esaminare nel dettaglio le questioni sollevate, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo. Sia la società ricorrente principale sia quella incidentale hanno depositato atti formali con cui dichiaravano di rinunciare ai rispettivi ricorsi. Fondamentalmente, ciascuna parte ha aderito alla rinuncia dell’altra, manifestando una volontà comune di non proseguire oltre nel contenzioso.
Questa mossa processuale ha cambiato radicalmente il destino del procedimento. Invece di attendere una decisione che stabilisse chi avesse ragione e chi torto, le parti hanno scelto di porre fine alla disputa di comune accordo, utilizzando gli strumenti previsti dal codice di procedura civile.
L’impatto della rinuncia sull’estinzione del giudizio
La legge, in particolare l’articolo 390 del Codice di Procedura Civile, disciplina la rinuncia al ricorso. L’articolo 391, invece, ne regola le conseguenze, specialmente per quanto riguarda le spese legali. La norma prevede che, se alla rinuncia di una parte corrisponde l’accettazione dell’altra, il processo si estingue senza che il giudice debba pronunciarsi sulle spese. Questo incentiva le parti a trovare un accordo per chiudere la lite, garantendo che nessuna delle due venga condannata a pagare i costi legali dell’avversario.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, preso atto degli atti di rinuncia depositati, ha svolto un controllo puramente formale. I giudici hanno verificato che le rinunce fossero state presentate nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 390 del c.p.c. Una volta accertata la regolarità formale e la reciprocità della volontà di abbandonare il giudizio, la Corte non ha potuto fare altro che prenderne atto. La motivazione della decisione è quindi molto semplice e diretta: la volontà concorde delle parti di porre fine alla causa è sovrana e, se espressa correttamente, porta inevitabilmente alla chiusura del processo. Di conseguenza, applicando l’ultimo comma dell’articolo 391 c.p.c., la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio senza emettere alcun provvedimento riguardo alle spese di lite, proprio perché vi è stata adesione reciproca alle rinunce.
Conclusioni
Questo caso dimostra l’efficacia della rinuncia come strumento per la definizione concordata delle controversie, anche nel grado più alto della giurisdizione. L’estinzione del giudizio per rinuncia reciproca consente alle parti di evitare le incertezze e i costi di un lungo processo, raggiungendo una chiusura definitiva della lite. La decisione della Cassazione riafferma un principio fondamentale: il processo è uno strumento a disposizione delle parti, le quali, entro i limiti della legge, possono decidere di porvi fine quando raggiungono un accordo. L’assenza di una pronuncia sulle spese, in caso di adesione alla rinuncia, funge da ulteriore incentivo a percorrere questa strada, premiando la volontà conciliativa dei contendenti.
Cosa succede se entrambe le parti in un processo di Cassazione rinunciano al proprio ricorso?
In questo caso, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, ovvero la chiusura del processo senza una decisione sul merito della controversia.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia reciproca?
Secondo l’articolo 391 del Codice di Procedura Civile, quando vi è adesione reciproca alle rinunce, la Corte non emette alcun provvedimento sulle spese. Ciascuna parte, quindi, sostiene i propri costi legali.
Quali sono i requisiti per una valida rinuncia al ricorso in Cassazione?
Gli atti di rinuncia devono rispettare i requisiti formali stabiliti dall’articolo 390 del Codice di Procedura Civile, che prevedono specifiche modalità di dichiarazione per garantire la certezza della volontà della parte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17189 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17189 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8302/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente incidentale-
NOME, RAGIONE_SOCIALE; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 5274/2017, depositata il 15/12/2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del l’ 8/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 15 dicembre 2017, n. 5274.
La società RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, facendo valere ricorso incidentale.
Gli intimati NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE non hanno proposto difese.
Con atti depositati il 24 e il 23 gennaio 2024 il ricorrente principale e quello incidentale hanno dichiarato di rinunciare al proprio ricorso e di aderire alla rinuncia di controparte.
Gli atti di rinuncia rispondono ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c non vi è provvedimento sulle spese, essendoci stata adesione alle rinunzie.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della seconda