Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12838 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12838 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20184/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata per legge in Roma, alla INDIRIZZO presso la Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di LECCE n. 10/2021 depositata il 08/01/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 02/05/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Considerato che:
NOME COGNOME impugna, con atto affidato a cinque motivi, la sentenza della Corte d’ appello di Lecce, n. 10 in data 8/01/2021;
risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi d’impugnazione, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e di relativa accettazione;
da tali atti di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia, sottoscritto dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori, risulta che la rinuncia è stata accettata ritualmente e non consta che vi siano altre parti interessate al giudizio di legittimità;
a tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge;
nulla deve essere disposto per le spese di lite di questa fase di legittimità, avendo le parti dedotto di aver raggiunto un accordo in tal senso, come risulta dallo stesso atto di rinuncia con accettazione;
quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell ‘ impugnazione o della sua declaratoria d ‘ inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 – 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
p. q. m.
la Corte d ichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di