Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 17025 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 17025 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17024/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale designata mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo costituito con RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL), prof. NOME COGNOME (p.e.c. indicata EMAIL), Prof. NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL), NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL) e
NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL) con domicilio eletto presso lo RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sostenibili, RAGIONE_SOCIALE -Dipartimento per le RAGIONE_SOCIALE, i sistemi informativi, e statistici –RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE e per la vigilanza e la sicurezza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stradali, RAGIONE_SOCIALE sostenibili Commissione di gara e R.U.P. per l’affidamento RAGIONE_SOCIALE gara per cui è causa, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato (p.e.c.: EMAIL), presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrenti –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti Prof. NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL), NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL) e NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL), con domicilio eletto presso quest’ultimo con studio in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3134/2021, depositata il 19 aprile 2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con le società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ricorre con due motivi per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza del Consiglio di Stato n. 3134/2021, depositata il 19 aprile 2021 , che ha confermato il rigetto del ricorso da essa proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara indetta nel 2019 dal RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE sostenibili) per l’affidamento in concessione « RAGIONE_SOCIALE attività di gestione RAGIONE_SOCIALE tratte autostradali A21 Torino – Alessandria – Piacenza, A5 Torino – Ivrea – Quincinetto, la Bretella di collegamento A4/A5 Ivrea – Santhià, la diramazione Torino Pinerolo e il RAGIONE_SOCIALE Torinese (SATT), nonché, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente, la progettazione, la costruzione e la gestione degli stessi »;
al ricorso hanno resistito con controricorsi il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sostenibili (unitamente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE e le autoRAGIONE_SOCIALE e per la vigilanza, alla Commissione di gara ed al R.U.P.) e la RAGIONE_SOCIALE); q uest’ultima ha anche depositato memoria;
considerato che:
è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 18 marzo 2024, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta con firme digitali dai difensori RAGIONE_SOCIALE società ricorrente, muniti di apposita procura speciale;
in data 19 marzo 2024 è pervenuta accettazione RAGIONE_SOCIALE rinuncia « con condanna alle spese », sottoscritta digitalmente dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, quale difensore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ. ─ risultando anche data, dalla cancelleria, comunicazione del suo deposito alle parti resistenti ─ per cui sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione, a norma dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.;
deve pertanto essere emessa conforme declaratoria;
va pronunciata condanna alle spese RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, che vi ha dato causa, sia nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, che non ha manifestato adesione alla rinuncia, sia nei confronti dell’altra resistente; alla accettazione per essa manifestata dall’AVV_NOTAIO non può infatti attribuirsi effetto alcuno ai fini del regolamento RAGIONE_SOCIALE spese, non risultando detto difensore a tanto autorizzato con mandato speciale e considerato che, del resto, detta accettazione è stata comunque accompagnata da esplicita richiesta di condanna alle spese;
deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o RAGIONE_SOCIALE sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida:
─ in favore del RAGIONE_SOCIALE sostenibili in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
─ in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Euro 10.200 per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite