Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Chiude il Caso
Nel complesso mondo della procedura civile, l’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un contenzioso può concludersi prima di arrivare a una sentenza definitiva sul merito. Un caso recente, deciso dalla Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio di come questo istituto funzioni nella pratica, in particolare quando una delle parti decide di fare un passo indietro e rinunciare al proprio ricorso. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
Il Percorso Giudiziario: dall’Appello alla Cassazione
La controversia vedeva contrapposte una società e alcuni suoi soci contro un istituto di credito. Dopo una sentenza emessa dalla Corte d’Appello territoriale, la società, risultata soccombente, aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ribaltare l’esito del giudizio. L’istituto bancario, a sua volta, si era costituito in giudizio come controricorrente per difendere la decisione a sé favorevole.
L’Atto di Rinuncia e i suoi Effetti
Il colpo di scena è arrivato quando, nel corso del procedimento davanti alla Suprema Corte, la parte ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso. Questo atto, previsto e disciplinato dall’articolo 390 del codice di procedura civile, è una dichiarazione unilaterale con cui il ricorrente manifesta la volontà di non proseguire nell’azione legale intrapresa. Una volta che tale rinuncia viene comunicata alla controparte, il destino del processo è segnato.
Le Motivazioni dietro l’Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione, riunitasi in camera di consiglio, ha preso atto della rinuncia formalizzata. I giudici hanno semplicemente verificato che l’atto fosse stato regolarmente depositato e che la comunicazione alla controparte fosse avvenuta. A questo punto, il percorso logico-giuridico è stato lineare. La rinuncia al ricorso produce, come suo effetto diretto e inevitabile, l’estinzione del giudizio. Non c’è più un interesse da parte del ricorrente a ottenere una decisione, e il processo perde la sua ragion d’essere. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate nel ricorso originale, ma si è limitata a dichiarare la chiusura del procedimento.
Le Conclusioni: Compensazione delle Spese e Chiusura Definitiva
Una volta dichiarata l’estinzione, restava da decidere sulla questione delle spese legali. L’articolo 391 del codice di procedura civile stabilisce che, in caso di rinuncia, il rinunciante deve rimborsare le spese alla controparte, salvo diverso accordo. In questo specifico caso, la Corte ha optato per la compensazione delle spese. Ciò significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali, senza che una dovesse rimborsare l’altra, una soluzione spesso adottata quando la rinuncia è frutto di un accordo transattivo tra le parti. Con questa decisione, il lungo iter giudiziario si è concluso definitivamente, senza un vincitore o un vinto sul merito della questione, ma con la cessazione della materia del contendere per volontà del ricorrente.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Quando una parte deposita un atto formale di rinuncia al ricorso, il procedimento si conclude. La Corte di Cassazione, una volta verificata la regolarità della rinuncia, dichiara l’estinzione del giudizio senza decidere nel merito della questione.
Quale norma regola la rinuncia al ricorso?
La rinuncia al ricorso è disciplinata dall’articolo 390 del codice di procedura civile, che stabilisce le modalità con cui la parte ricorrente può abbandonare formalmente l’azione legale intrapresa.
Come vengono gestite le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
In questo caso specifico, la Corte ha disposto la compensazione delle spese, come previsto dall’articolo 391 del codice di procedura civile. Ciò significa che ciascuna parte ha sostenuto i propri costi legali, senza alcun obbligo di rimborso verso la controparte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25913 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25913 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
sul ricorso 27562/2020 proposto da:
COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
BANCO RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
e contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-resistente- avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 828/2020 depositata il 19/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che l’epigrafata sentenza è stata fatta oggetto di ricorso a questa Corte da parte della soccombente e che nel giudizio così incardinato ha resistito l’intimato con controricorso.
Considerato che con atto depositato in cancelleria l’11.4.2025 la parte soccombente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a mente dell’art. 390 cod. proc. civ.
Ritenuto che, pertanto, attesa la comunicazione della rinuncia alla controparte, occorra dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia a spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 11.6.2025.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME