Estinzione del Giudizio in Cassazione: Cosa Succede se non Rispondi alla Proposta del Giudice?
L’estinzione del giudizio è un meccanismo processuale che porta alla chiusura di una causa senza una decisione nel merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come l’inattività di una parte possa avere conseguenze definitive. Analizziamo il caso e le norme applicate per comprendere le importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: un Silenzio Decisivo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un professionista legale contro un ente comunale. Durante il procedimento in Cassazione, è stata formulata una proposta per la definizione del giudizio, come previsto dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Questa proposta è stata regolarmente comunicata a entrambe le parti.
Tuttavia, dalla data della comunicazione, sono trascorsi più di quaranta giorni senza che la parte ricorrente manifestasse la volontà di proseguire, chiedendo una decisione sul ricorso. Questo silenzio è stato l’elemento centrale su cui si è basata la decisione finale del Consigliere delegato.
La Disciplina dell’Estinzione del Giudizio per Inattività
La procedura civile stabilisce regole precise per garantire un’ordinata e celere trattazione delle cause. Due articoli sono fondamentali in questo contesto:
L’Articolo 380-bis c.p.c.
Questa norma prevede che, in determinati casi, possa essere formulata una proposta di definizione del ricorso. Se la parte ricorrente, entro quaranta giorni dalla comunicazione, non deposita un’istanza con cui chiede di procedere alla decisione, il ricorso si intende rinunciato. Si tratta di una presunzione legale di rinuncia basata sull’inerzia della parte che ha promosso il giudizio.
L’Articolo 391 c.p.c.
Questa disposizione regola le conseguenze della rinuncia. Stabilisce che la Corte debba dichiarare l’estinzione del processo e provvedere alla liquidazione delle spese legali. La norma assicura che, anche in caso di chiusura anticipata del procedimento, le questioni relative alle spese vengano risolte.
Le Motivazioni della Decisione
Il Consigliere delegato ha basato la sua decisione su una logica procedurale ineccepibile. Verificato il superamento del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione senza alcuna reazione da parte del ricorrente, ha applicato direttamente il disposto dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. Il silenzio del ricorrente è stato legalmente interpretato come una rinuncia tacita al ricorso stesso. Di conseguenza, in applicazione dell’art. 391 c.p.c., è stata dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.
La Corte ha inoltre condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’ente comunale. Le spese sono state liquidate in Euro 268,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, agli esborsi per Euro 200,00 e agli altri accessori di legge, seguendo il principio secondo cui la parte che causa l’estinzione del processo deve farsi carico dei costi sostenuti dalla controparte.
Le Conclusioni
Questo decreto ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la diligenza e il rispetto dei termini sono essenziali. Il silenzio o l’inattività di una parte possono avere conseguenze drastiche, fino a comportare la perdita del diritto a ottenere una decisione sul merito della propria pretesa. La presunzione di rinuncia prevista dall’art. 380-bis c.p.c. è uno strumento finalizzato a deflazionare il carico di lavoro della Corte di Cassazione, ma impone alle parti e ai loro difensori un’attenta gestione delle scadenze processuali. Ignorare una comunicazione della Corte o non rispondere entro i termini stabiliti non è una strategia neutra, ma un’azione con precise e gravi conseguenze legali, inclusa la condanna al pagamento delle spese.
Cosa accade se la parte che ha presentato ricorso in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio?
Se la parte ricorrente non deposita un’istanza per chiedere una decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si considera legalmente rinunciato, portando all’estinzione del giudizio.
Su quale base giuridica si fonda la dichiarazione di estinzione del giudizio in questo caso?
La decisione si basa sull’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che presume la rinuncia in caso di silenzio del ricorrente, e sull’articolo 391 dello stesso codice, che impone alla Corte di dichiarare l’estinzione e decidere sulle spese.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del giudizio per mancata richiesta di decisione?
Secondo il decreto, la parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, viene condannata al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20110 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 20110 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/07/2025
(artt. 380bis e 391 c.p.c.)
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Visti gli atti del procedimento n. 22758/2024 R.G., relativo al ricorso proposto da:
COGNOME AVV. COGNOME difeso come in atti contro
COMUNE DI ROMA-ROMA CAPITALE, difeso come in atti;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380bis , secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 268,00 (duecentosessantotto//00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.
Roma, 08.07.2025