Estinzione del Giudizio in Cassazione: Quando il Silenzio Costa il Processo
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo e si verifica quando, per inattività delle parti o per rinuncia, il procedimento si chiude senza una decisione sul merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come le scadenze procedurali, se non rispettate, possano portare a questa conseguenza definitiva. Analizziamo insieme un caso pratico che sottolinea l’importanza della diligenza processuale, specialmente nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un contribuente dinanzi alla Corte di Cassazione. Le controparti erano un’importante agenzia di riscossione e un ente comunale, che nel procedimento figuravano come ‘intimati’, ovvero parti chiamate in causa ma che non hanno svolto attività difensiva.
Durante l’iter processuale, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questa proposta, che suggerisce una possibile risoluzione della controversia, è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte.
La Proposta di Definizione e le Conseguenze dell’Inerzia
L’articolo 380-bis c.p.c. introduce una procedura semplificata per accelerare i tempi della giustizia in Cassazione. Quando il relatore ritiene che il ricorso sia palesemente inammissibile, improcedibile o infondato, può formulare una proposta di definizione. Le parti hanno un termine perentorio, fissato in quaranta giorni dalla comunicazione, per chiedere che la Corte si pronunci comunque sul ricorso.
In questo specifico caso, il ricorrente, una volta ricevuta la proposta, è rimasto inerte. Non ha presentato alcuna istanza per richiedere la discussione del suo ricorso, lasciando decorrere inutilmente il termine previsto dalla legge.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Estinzione del Giudizio
La Corte, preso atto del decorso dei quaranta giorni senza che il ricorrente manifestasse la volontà di proseguire, ha applicato rigorosamente la normativa. Il secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c. stabilisce infatti che la mancata richiesta di decisione entro il termine equivale a una rinuncia al ricorso. Di conseguenza, richiamando l’art. 391 c.p.c., il Collegio non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione.
Inoltre, la Corte ha stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese processuali, poiché le parti intimate non avevano svolto alcuna attività difensiva che potesse giustificare un rimborso.
Le Motivazioni
La motivazione alla base del decreto è puramente procedurale e si fonda su una presunzione legale assoluta. Il legislatore ha inteso l’inerzia del ricorrente di fronte alla proposta di definizione come una tacita accettazione della sua fondatezza o, comunque, come una perdita di interesse nella prosecuzione del giudizio. Questa scelta normativa mira a deflazionare il carico di lavoro della Corte di Cassazione, consentendo una rapida chiusura dei casi in cui la parte principale non dimostra più un interesse concreto a una decisione nel merito. La decisione, quindi, non entra nel vivo della questione tributaria, ma si ferma a una constatazione formale: il mancato rispetto di un termine perentorio ha innescato l’effetto estintivo previsto dalla legge.
Conclusioni
Questo provvedimento è un monito fondamentale per avvocati e assistiti: nel processo civile, e in particolare davanti alla Corte di Cassazione, i termini procedurali non sono semplici formalità. La procedura accelerata prevista dall’art. 380-bis c.p.c. richiede una reazione tempestiva e consapevole. Il silenzio non è mai neutro, ma viene interpretato dalla legge come una precisa manifestazione di volontà, con conseguenze irreversibili come l’estinzione del giudizio. La vicenda evidenzia come la strategia processuale debba sempre includere un’attenta gestione delle scadenze per evitare di vanificare le ragioni sostanziali del proprio assistito.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Cassazione?
Secondo l’art. 380-bis del codice di procedura civile, se il ricorrente non presenta un’istanza per la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il suo silenzio viene interpretato come una rinuncia al ricorso stesso.
Perché il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto?
Il giudizio è stato dichiarato estinto perché la mancata richiesta di decisione da parte del ricorrente entro il termine legale è equiparata a una rinuncia. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, la Corte deve procedere con la dichiarazione di estinzione del processo.
Per quale motivo la Corte non ha emesso una condanna al pagamento delle spese legali?
La Corte non ha statuito sulle spese perché le parti intimate (l’agenzia di riscossione e l’ente comunale) non hanno svolto alcuna attività difensiva nel corso del giudizio di cassazione. Mancando un’attività che giustifichi un rimborso, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20082 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 20082 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/07/2025
(artt. 380bis e 391 c.p.c.)
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Visti gli atti del procedimento n. 24745 /2024 R.G., relativo al ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME difeso come in atti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, ROMA CAPITALE, intimati;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380bis , secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;
manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.
Roma, 08.07.2025