Estinzione del Giudizio in Cassazione: Cosa Succede se Non Si Risponde?
L’estinzione del giudizio è un istituto processuale che determina la chiusura anticipata di una causa. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’inerzia di una parte possa portare a questa conseguenza definitiva, con l’ulteriore onere della condanna alle spese. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le dinamiche e le lezioni pratiche che ne derivano.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Lasciato nel Silenzio
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da alcuni privati cittadini contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano. La controparte nel giudizio era una compagnia assicurativa, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Il processo, giunto al suo ultimo grado di giudizio, seguiva il suo corso ordinario fino a un momento cruciale previsto dalla procedura civile.
La Proposta di Definizione e l’Estinzione del Giudizio
In conformità con l’articolo 380-bis del codice di procedura civile, alle parti è stata comunicata una proposta per la definizione del giudizio. Questa procedura mira a snellire il contenzioso in Cassazione, offrendo una possibile via d’uscita rapida. La legge stabilisce un termine perentorio: la parte ricorrente ha quaranta giorni di tempo dalla comunicazione per chiedere che la Corte si pronunci comunque sul ricorso.
Nel caso in esame, questo termine è trascorso senza che i ricorrenti manifestassero alcuna volontà di proseguire. Questo silenzio non è stato interpretato come una semplice dimenticanza, ma ha attivato una presunzione legale ben precisa.
La Decisione della Cassazione e la Condanna alle Spese
La Corte di Cassazione, preso atto del decorso del termine di quaranta giorni, ha applicato rigorosamente la normativa. L’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, stabilisce che in caso di mancata richiesta di decisione, il ricorso si intende rinunciato. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 391 dello stesso codice.
La decisione non si è limitata a chiudere il processo. La Corte ha anche provveduto alla regolamentazione delle spese processuali, condannando i ricorrenti a pagare alla compagnia assicurativa le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000,00 euro per compensi, oltre a spese forfettarie, esborsi e accessori di legge.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni del decreto sono lineari e si fondano su un’applicazione diretta delle norme processuali. La Corte non è entrata nel merito della controversia, poiché la questione procedurale era assorbente. Il ragionamento seguito è stato il seguente:
1. Constatazione dell’Inerzia: È stato verificato che la proposta di definizione del giudizio era stata regolarmente comunicata e che il termine di quaranta giorni era trascorso invano.
2. Applicazione della Presunzione di Rinuncia: L’inerzia dei ricorrenti è stata legalmente qualificata come una rinuncia al ricorso, secondo quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c.
3. Dichiarazione di Estinzione: La rinuncia, anche se presunta, comporta l’estinzione del processo, come disciplinato dall’art. 391 c.p.c.
4. Liquidazione delle Spese: Come conseguenza dell’estinzione, la Corte ha condannato la parte che vi ha dato causa (i ricorrenti) al pagamento delle spese legali sostenute dalla controparte, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Conclusioni
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: i termini sono perentori e l’inerzia ha conseguenze gravi. Per i cittadini e i loro legali, la lezione è chiara: ignorare le comunicazioni della Corte o non rispettare le scadenze procedurali non solo impedisce di ottenere una decisione nel merito, ma può portare a una chiusura sfavorevole del giudizio con l’aggiunta di una condanna economica. Il caso evidenzia l’importanza di una gestione attenta e proattiva del contenzioso, specialmente nel delicato e formale giudizio di Cassazione, dove ogni passaggio procedurale ha un peso determinante.
Cosa accade se il ricorrente in Cassazione non risponde a una proposta di definizione del giudizio?
Il ricorso viene considerato rinunciato per legge. Di conseguenza, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo il processo senza una decisione sul merito.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inerzia del ricorrente?
La parte la cui inattività ha causato l’estinzione, ovvero il ricorrente, viene condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla controparte (il controricorrente).
Qual è la base normativa per questa decisione?
La decisione si fonda sull’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che stabilisce la presunzione di rinuncia in caso di inerzia, e sull’articolo 391 dello stesso codice, che disciplina l’estinzione del processo.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21386 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 21386 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 25/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 21426/2024 R.G. proposto da: COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in FERRARA, LUDOVICO COGNOME INDIRIZZO/A, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) avv.EMAIL, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE avvEMAIL
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
NOME
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n.551/2024 depositata il 24/02/2024;
vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
r itenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
r itenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21/07/2025