Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21386 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 21386 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 25/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 21426/2024 R.G. proposto da: VELASQUEZ PIANDA NOME, VELASQUEZ PIANDA NOME, VELASQUEZ PIANDA WASHINGTON AGUSTIN, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) EMAIL, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) EMAIL
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, quale impresa designata per la gestione del RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- nonché contro
CATOTA TIBA WELLINGTON NOME
-intimato- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di MILANO n.551/2024 depositata il 24/02/2024;
vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
r itenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
r itenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21/07/2025