Estinzione del Giudizio in Cassazione: il Silenzio che Costa Caro
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità di chiusura del processo civile, che si verifica non con una decisione sul merito della controversia, ma a causa di specifici eventi procedurali, come l’inattività delle parti. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in questo ambito, chiarendo le conseguenze dirette del mancato rispetto dei termini processuali da parte del ricorrente dopo la comunicazione di una proposta di definizione accelerata. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un cittadino proponeva ricorso per cassazione avverso una decisione che lo vedeva contrapposto a un Ente Regionale. Nell’ambito di questo procedimento, in conformità con quanto previsto dall’articolo 380-bis del Codice di Procedura Civile, veniva formulata una proposta per la definizione del giudizio e regolarmente comunicata a entrambe le parti costituite.
La normativa prevede che, a seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente abbia a disposizione un termine perentorio di quaranta giorni per manifestare la propria volontà di proseguire con il giudizio, chiedendo una decisione formale da parte della Corte. Nel caso di specie, tuttavia, tale termine decorreva senza che il ricorrente presentasse alcuna istanza in tal senso.
Le conseguenze dell’inerzia e l’estinzione del giudizio
L’inerzia del ricorrente ha innescato un meccanismo processuale ben definito, che ha portato la Corte a dichiarare l’estinzione del giudizio.
La Proposta di Definizione e il Termine Perentorio
L’articolo 380-bis c.p.c. introduce una procedura semplificata per i ricorsi ritenuti di facile risoluzione. Quando il relatore designato individua una possibile inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza (o fondatezza) del ricorso, ne formula una proposta sintetica, che viene notificata agli avvocati delle parti.
Da quel momento, scatta un termine di quaranta giorni entro il quale il ricorrente deve attivarsi e chiedere la decisione sul ricorso. Questo termine è considerato perentorio: la sua scadenza senza alcuna azione produce effetti irreversibili.
La Condanna alle Spese Processuali
Come diretta conseguenza della dichiarazione di estinzione, la Corte ha applicato l’articolo 391, secondo comma, del Codice di Procedura Civile. Questa norma stabilisce che, in caso di estinzione, il giudice deve provvedere anche alla liquidazione delle spese processuali.
Nel caso specifico, la parte ricorrente, la cui inattività ha causato la chiusura anticipata del processo, è stata condannata a rimborsare alla controparte le spese del giudizio di legittimità. L’importo è stato liquidato in Euro 2.940,00 per compensi, a cui si sono aggiunte le spese forfettarie nella misura del 15%, gli esborsi per Euro 200,00 e gli accessori di legge.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni del Consigliere Delegato sono lineari e si fondano su una precisa interpretazione delle norme procedurali. Il decreto evidenzia due passaggi logici fondamentali.
In primo luogo, si constata un fatto oggettivo: il decorso del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione senza che il ricorrente abbia richiesto una decisione.
In secondo luogo, si applica la conseguenza giuridica prevista dall’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.: il silenzio del ricorrente equivale a una rinuncia implicita al ricorso. Questa presunzione di rinuncia è il presupposto che legittima e impone alla Corte di dichiarare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza entrare nel merito della questione. La decisione sulle spese è una conseguenza automatica e necessaria di tale declaratoria, volta a ristorare la parte controricorrente dei costi sostenuti per una difesa resasi poi superflua a causa dell’inattività dell’avversario.
Conclusioni
Il decreto in esame offre un importante monito sull’importanza della diligenza processuale, specialmente nel giudizio di Cassazione. La procedura di definizione accelerata prevista dall’art. 380-bis c.p.c. è uno strumento deflattivo, ma richiede una partecipazione attiva e consapevole da parte dei difensori. Il silenzio non è mai neutro: in questo contesto, esso assume il valore legale di una rinuncia, con l’effetto di chiudere definitivamente il giudizio e di far gravare le spese sulla parte inattiva. Per i legali e i loro assistiti, la lezione è chiara: ogni comunicazione della Corte, in particolare la proposta di definizione, deve essere attentamente valutata e seguita da una tempestiva presa di posizione per evitare l’estinzione del giudizio e le relative conseguenze economiche.
Cosa succede se il ricorrente in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio?
Se il ricorrente non deposita un’istanza per chiedere la decisione sul ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il suo silenzio viene interpretato come una rinuncia al ricorso. Di conseguenza, il processo si estingue.
Qual è il fondamento normativo per l’estinzione del giudizio in questo caso?
La decisione si basa sull’articolo 380-bis, secondo comma, del Codice di Procedura Civile, che equipara la mancata richiesta di decisione a una rinuncia, e sull’articolo 391 dello stesso codice, che disciplina la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inerzia del ricorrente?
Le spese processuali vengono poste a carico della parte ricorrente, la cui inattività ha causato la chiusura anticipata del processo. La Corte condanna il ricorrente a rimborsare le spese sostenute dalla parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20085 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 20085 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/07/2025
(artt. 380bis e 391 c.p.c.)
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Visti gli atti del procedimento n. 27403/2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME difeso come in atti contro
REGIONE ABRUZZO, difesa come in atti;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380bis , secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 (duemilanovecentoquaranta//00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.
Roma, 08.07.2025