Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18721 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 18721 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
D E C R E T O
sul ricorso iscritto al n° 3315 del ruolo generale dell’anno 2025 , proposto da
Comune di Levanto (P.IVA P_IVA) in persona del Sindaco pro tempore sig. COGNOME COGNOME, con sede in Levanto (SP) INDIRIZZO dai professionisti associati Avv.ti NOME COGNOME (c.f. PRD CODICE_FISCALE -che dichiara ai sensi del 2° co. dell’art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax NUMERO_TELEFONO o indirizzo p.e.c. EMAIL comunicata all’Ordine degli Avvocati della Spezia in data 15.12.09) e NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE -che dichiara ai sensi del 2° co. dell’art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax NUMERO_TELEFONO o indirizzo p.e.c. EMAIL comunicata all’Ordine degli Avvocati della Spezia in data 15.12.09) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in La Spezia INDIRIZZO come da procura speciale allegata al ricorso ai sensi dell’art. 83, 3° co. c.p.c. e dell’art. 10 D.P.R. 123/2001 e Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Levanto n. 201 del 28.11.2024. I n luogo dell’elezione di domicilio presso l’Autorità adita, Comune di Levanto indica di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione agli indirizzi
di posta elettronica certificata dei suddetti difensori: EMAIL e EMAIL
Ricorrente
contro
COGNOME NOME COGNOME nato a Framura (SP) il 17/08/1948 e residente in Levanto (SP) Loc. Piè dell’Erta -C.F. CODICE_FISCALE, difeso in forza di procura ex art. 83 c.p.c. allegata in busta telematica dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Genova -C.F. CODICE_FISCALE – con studio in Rapallo (Ge) INDIRIZZO con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma INDIRIZZO presso e nello studio dell’Avv. NOME COGNOME il quale preliminarmente acconsente a che tutte le comunicazioni di Cancelleria nonché tutte le notifiche di Legge e non siano inviate al seguente numero di fax NUMERO_TELEFONO ovvero al seguente indirizzo P.E.C. e Domicilio digitale: EMAIL
Controricorrente
a vverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n° 909 depositata il 26 giugno 2024.
Rilevato che :
questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di decisione accelerata del giudizio , ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti;
considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impugnazione;
ritenuto, pertanto, che -a norma dell’art. 380 -bis , secondo comma, del codice di rito -il ricorso deve considerarsi rinunciato;
che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto;
che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali;
che le spese predette -da porre a carico del ricorrente soccombente -vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 6,7 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022;
p.q.m.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all’iva, se dovuta.
Roma, 8 luglio 2025.