Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18721 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 18721 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
D E C R E T O
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2025 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE (P.IVA P_IVA) in persona del Sindaco pro tempore sig. COGNOME NOME, con sede in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, dai professionisti associati AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE -che dichiara ai sensi del 2° co. dell’art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax NUMERO_TELEFONO o indirizzo p.e.c. EMAIL comunicata all’RAGIONE_SOCIALE in data 15.12.09) e NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE -che dichiara ai sensi del 2° co. dell’art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax NUMERO_TELEFONO o indirizzo p.e.c. EMAIL comunicata all’RAGIONE_SOCIALE in data 15.12.09) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in La RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, come da procura speciale allegata al ricorso ai sensi dell’art. 83, 3° co. c.p.c. e dell’art. 10 D.P.R. 123/2001 e Deliberazione RAGIONE_SOCIALE Giunta Comunale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 201 del 28.11.2024. I n luogo dell’elezione di domicilio presso l’Autorità adita, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE indica di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione agli indirizzi
di posta elettronica certificata dei suddetti difensori: EMAIL e EMAIL.
Ricorrente
contro
COGNOME NOME , nato a Framura (SP) il DATA_NASCITA e residente in RAGIONE_SOCIALE (INDIRIZZO -C.F. CODICE_FISCALE, difeso in forza di procura ex art. 83 c.p.c. allegata in busta telematica dall’AVV_NOTAIO del Foro di Genova -C.F. CODICE_FISCALE – con studio in Rapallo INDIRIZZO INDIRIZZO con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma INDIRIZZO presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO, il quale preliminarmente acconsente a che tutte le comunicazioni di Cancelleria nonché tutte le notifiche di Legge e non siano inviate al seguente numero di fax NUMERO_TELEFONO ovvero al seguente indirizzo P.E.C. e Domicilio digitale: EMAIL.
Controricorrente
a vverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Genova n° 909 depositata il 26 giugno 2024.
Rilevato che :
questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di decisione accelerata del giudizio , ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti;
considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impugnazione;
ritenuto, pertanto, che -a norma dell’art. 380 -bis , secondo comma, del codice di rito -il ricorso deve considerarsi rinunciato;
che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto;
che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali;
che le spese predette -da porre a carico del ricorrente soccombente -vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore RAGIONE_SOCIALE lite (euro 6,7 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022;
p.q.m.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all’iva, se dovuta.
Roma, 8 luglio 2025.