Estinzione del Giudizio in Cassazione: Quando il Silenzio Equivale a Rinuncia
Nel complesso iter della giustizia, i termini procedurali non sono meri dettagli formali, ma pilastri che garantiscono certezza e celerità. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’inerzia di una parte possa portare alla conclusione anticipata del processo, con la cosiddetta estinzione del giudizio. Analizziamo un caso emblematico che ruota attorno all’applicazione dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine con un ricorso presentato dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione da un gruppo di soggetti contro una controparte. Durante il procedimento, in applicazione delle norme per la semplificazione dei riti, il consigliere delegato ha formulato una “proposta di definizione del giudizio”. Si tratta di una valutazione preliminare sull’esito probabile del ricorso, comunicata a tutte le parti per favorire una rapida chiusura della lite.
La legge, in questi casi, assegna alla parte ricorrente un termine perentorio di quaranta giorni per manifestare la propria volontà, ovvero chiedere che la Corte proceda comunque alla discussione del ricorso in udienza. Nel caso di specie, tuttavia, i ricorrenti non hanno dato alcun riscontro entro il termine stabilito.
La Procedura Semplificata e le Conseguenze dell’Inerzia
L’articolo 380-bis del codice di procedura civile è stato introdotto per snellire il contenzioso in Cassazione. Esso prevede che, quando un ricorso appare inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato (o, al contrario, fondato), venga notificata alle parti una proposta che anticipa la probabile decisione.
A fronte di questa comunicazione, la parte che ha promosso il giudizio si trova di fronte a un bivio:
1. Chiedere la decisione: Se non condivide la proposta, può presentare un’istanza per la discussione del ricorso, insistendo per una decisione nel merito.
2. Rimanere in silenzio: Se lascia decorrere i quaranta giorni senza presentare l’istanza, la legge interpreta questa inerzia come una rinuncia tacita al ricorso.
Questa presunzione di rinuncia è il fulcro del meccanismo e serve a deflazionare il carico di lavoro della Corte, evitando la trattazione di ricorsi che la stessa parte ricorrente, di fatto, non ha più interesse a coltivare.
La Decisione della Corte: l’Estinzione del Giudizio
Preso atto del decorso del termine senza alcuna comunicazione da parte dei ricorrenti, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare la conseguenza prevista dalla legge.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto è lineare e si fonda su un’applicazione diretta della normativa. Il secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c. stabilisce chiaramente che la mancata richiesta di decisione nel termine di quaranta giorni equivale a una rinuncia al ricorso. A sua volta, l’art. 391 c.p.c. prevede che, in caso di rinuncia, il giudice debba dichiarare l’estinzione del giudizio. La Corte ha quindi ritenuto che, essendo trascorsi i termini senza che la parte ricorrente avesse chiesto la decisione, il ricorso dovesse intendersi rinunciato. Di conseguenza, ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio di cassazione. Inoltre, poiché la parte intimata non aveva svolto alcuna attività difensiva, non è stata emessa alcuna statuizione sulle spese legali.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura civile: la vigilanza e il rispetto dei termini sono essenziali. Il silenzio, in specifici contesti procedurali come quello dell’art. 380-bis c.p.c., assume un valore legale preciso e inequivocabile, trasformandosi da semplice inerzia in un atto di rinuncia con effetti processuali drastici. Per gli avvocati e i loro assistiti, questo rappresenta un monito a gestire con la massima attenzione le comunicazioni provenienti dalla Corte, poiché una svista o un ritardo possono compromettere irrimediabilmente l’esito di un intero percorso giudiziario, portando a una chiusura in rito del processo e vanificando le ragioni del ricorso.
Cosa succede se una parte non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Cassazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.?
Se la parte ricorrente non deposita un’istanza per chiedere la decisione sul ricorso entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato per legge.
Per quale motivo è stata dichiarata l’estinzione del giudizio in questo caso?
L’estinzione del giudizio è stata dichiarata perché la mancata richiesta di decisione da parte dei ricorrenti nel termine previsto è stata considerata una rinuncia al ricorso, e la rinuncia è una delle cause di estinzione del processo previste dall’art. 391 del codice di procedura civile.
Sono state previste spese legali a carico di qualcuno?
No, il decreto non ha disposto nulla in merito alle spese legali, poiché la parte intimata (la controparte nel processo) non aveva svolto alcuna attività difensiva, e quindi non aveva sostenuto costi da rimborsare.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20565 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 20565 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 22/07/2025
(artt. 380bis e 391 c.p.c.)
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Visti gli atti del procedimento n. 5605/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:
NOME COGNOME + COGNOME, difesi come in atti;
contro
COGNOME NOMECOGNOME (intimata);
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis , secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;
Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.
Roma, 17/07/2025.