Estinzione del Giudizio in Cassazione: Le Conseguenze del Silenzio
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo, ma a differenza di una sentenza di merito, non decide sulla ragione o sul torto delle parti, bensì certifica la fine del procedimento per cause procedurali. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come l’inerzia di una parte possa portare a questa conclusione, con importanti conseguenze economiche. Analizziamo la decisione per comprendere la dinamica e le lezioni pratiche che se ne possono trarre.
Il Contesto del Ricorso
La vicenda ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bolzano. Una parte, sentendosi lesa dalla decisione di secondo grado, decideva di portare la questione davanti ai giudici di legittimità, avviando così l’ultimo grado di giudizio.
La Proposta di Definizione e la Mancata Risposta
Nel corso del procedimento in Cassazione, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questo articolo prevede un meccanismo per accelerare i processi, consentendo al relatore di formulare una proposta quando il ricorso appare inammissibile, manifestamente infondato o, al contrario, manifestamente fondato.
La proposta è stata regolarmente comunicata alle parti. La legge, in questi casi, stabilisce un termine perentorio di quaranta giorni entro cui la parte ricorrente, se intende proseguire, deve chiedere una decisione nel merito. Nel caso di specie, il ricorrente è rimasto in silenzio, lasciando decorrere il termine senza presentare alcuna istanza.
L’Estinzione del Giudizio: La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, preso atto del decorso del termine di quaranta giorni senza alcuna comunicazione da parte del ricorrente, ha applicato rigorosamente la normativa. Il silenzio del ricorrente è stato interpretato, come previsto dall’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., quale rinuncia al ricorso stesso.
Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile. Questo ha comportato la chiusura definitiva del procedimento di cassazione, senza alcuna valutazione sul merito delle questioni sollevate nell’atto di ricorso.
La Condanna alle Spese Processuali
L’estinzione non è stata priva di conseguenze. Conformemente all’art. 391, secondo comma, c.p.c., la Corte ha provveduto a regolare le spese processuali. La parte ricorrente, la cui inerzia ha causato la fine del processo, è stata condannata a rimborsare alla parte controricorrente tutte le spese sostenute per il giudizio di legittimità. Queste sono state liquidate in Euro 1.800,00 per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi, il 15% per spese forfettarie e gli accessori di legge.
Le Motivazioni del Decreto
Le motivazioni della Corte sono concise e si basano su un’applicazione diretta delle norme procedurali. Il fulcro del ragionamento risiede nella presunzione legale di rinuncia stabilita dall’art. 380-bis c.p.c. La norma è concepita per deflazionare il carico di lavoro della Corte, evitando la discussione di ricorsi che lo stesso proponente, di fronte a una probabile valutazione negativa, non ritiene di coltivare ulteriormente. Il mancato rispetto del termine per chiedere la decisione è quindi un comportamento concludente che il legislatore ha equiparato a una rinuncia esplicita. Da questa premessa deriva, in modo quasi automatico, l’applicazione dell’art. 391 c.p.c., che impone la declaratoria di estinzione e la condanna alle spese a carico della parte rinunciante.
Conclusioni
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale nella procedura civile, in particolare nel giudizio di Cassazione: la gestione dei termini processuali è cruciale. L’inerzia non è mai una scelta neutra e può comportare la perdita definitiva del diritto di ottenere una pronuncia, oltre a significative conseguenze economiche. Per avvocati e parti processuali, questo caso serve da monito: la procedura semplificata introdotta dall’art. 380-bis c.p.c. richiede una partecipazione attiva. Una volta ricevuta la proposta di definizione, è imperativo prendere una decisione e comunicarla formalmente entro i termini, per non vedere il proprio ricorso archiviato per una presunzione di rinuncia.
Cosa succede se un ricorrente in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio?
Se il ricorrente non chiede una decisione sul ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il suo ricorso si intende rinunciato per legge, portando all’estinzione del giudizio.
Chi è tenuto a pagare le spese legali in caso di estinzione del giudizio per mancata risposta?
La parte ricorrente, la cui inattività è equiparata a una rinuncia, è condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente nel giudizio di legittimità.
Quali sono le norme di riferimento per questa procedura?
Le norme chiave sono l’art. 380-bis del codice di procedura civile, che stabilisce la presunzione di rinuncia in caso di silenzio, e l’art. 391 dello stesso codice, che regola la dichiarazione di estinzione e la conseguente decisione sulle spese.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19648 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 19648 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 16/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 3043/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Bolzano INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO n.62/2024 depositata il 22/06/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10/07/2025