Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Silenzio che Costa Caro
L’estinzione del giudizio rappresenta uno degli esiti possibili di un processo, spesso sottovalutato ma dalle conseguenze definitive. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’inerzia processuale possa trasformarsi in una vera e propria rinuncia al ricorso. Il caso in esame dimostra l’importanza cruciale di rispettare le scadenze e le procedure, specialmente nel complesso giudizio di legittimità. Vediamo come la mancata risposta a una proposta di definizione accelerata abbia portato alla chiusura irrevocabile del caso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un noto ente incaricato della riscossione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Una volta giunto in Cassazione, il caso è stato oggetto di una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questa procedura, pensata per accelerare i tempi della giustizia, prevede che venga formulata una proposta di esito (ad esempio, inammissibilità o manifesta infondatezza) e comunicata alle parti. Da quel momento, le parti hanno un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere che il ricorso venga comunque discusso in udienza pubblica o in camera di consiglio. Nel caso specifico, l’ente ricorrente ha lasciato trascorrere questo termine senza presentare alcuna istanza.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte al silenzio della parte ricorrente, la Corte di Cassazione non ha avuto altra scelta che applicare rigorosamente la normativa. Con il decreto in commento, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio. La conseguenza diretta di questa declaratoria è la chiusura definitiva del procedimento di Cassazione. Inoltre, la Corte ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, liquidando un importo significativo per compensi, spese forfettarie ed esborsi, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Le Motivazioni: La Rinuncia Tacita e l’Estinzione del Giudizio
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. La norma stabilisce che, se la parte che ha presentato il ricorso non chiede una decisione nel merito entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato. Si tratta di una presunzione legale di rinuncia: il legislatore ha equiparato il silenzio a una volontà abdicativa.
Questa scelta normativa persegue un chiaro obiettivo di efficienza e economia processuale. Si mira a deflazionare il carico di lavoro della Corte Suprema, evitando la celebrazione di udienze per ricorsi che la stessa parte ricorrente, messa di fronte a un probabile esito negativo, non ritiene più opportuno coltivare. La mancata richiesta di trattazione è quindi interpretata come un’accettazione implicita della proposta e, di conseguenza, come una rinuncia all’impugnazione. L’estinzione del giudizio, come previsto dall’art. 391 c.p.c., è la naturale conseguenza della rinuncia.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Le implicazioni pratiche di questo decreto sono di notevole importanza per chiunque affronti un giudizio in Cassazione. In primo luogo, emerge l’assoluta perentorietà del termine di quaranta giorni: la sua inosservanza comporta conseguenze irreversibili. In secondo luogo, la decisione ribadisce che il silenzio nel processo civile non è mai neutro e può avere un costo molto elevato.
La condanna alle spese, inoltre, serve da monito: l’avvio di un’azione legale comporta responsabilità che persistono fino alla sua conclusione. La rinuncia, anche se tacita, non esonera dal dovere di rimborsare alla controparte i costi sostenuti per difendersi. Questo provvedimento, dunque, sottolinea l’importanza di una gestione attenta e consapevole di ogni fase del contenzioso, dove ogni omissione può determinare l’esito finale della causa.
Cosa succede se una parte non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione entro il termine previsto?
Il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo definitivamente il caso.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per mancata risposta alla proposta?
La parte che ha presentato il ricorso (ricorrente) viene condannata a pagare le spese legali sostenute dalla controparte (controricorrente) per difendersi nel giudizio.
Qual è la base normativa per questa decisione?
La decisione si fonda sull’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che equipara il silenzio della parte ricorrente a una rinuncia, e sull’articolo 391 dello stesso codice, che disciplina le conseguenze della rinuncia, inclusa l’estinzione del processo.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 22088 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 22088 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 31/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 24126/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n.824/2019 depositata il 18/12/2019
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 30/07/2025