Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Silenzio che Costa Caro
Nel complesso iter della giustizia, anche l’inerzia ha un peso e delle conseguenze precise. Un recente decreto della Corte di Cassazione illumina un meccanismo procedurale cruciale: l’estinzione del giudizio per mancata richiesta di decisione da parte del ricorrente. Questo caso offre uno spaccato chiaro su come il silenzio di una parte, in una fase specifica del processo di Cassazione, venga interpretato dalla legge come una vera e propria rinuncia all’azione legale, con inevitabili ripercussioni sulle spese processuali.
Il Contesto Processuale: Dal Ricorso all’Inerzia
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente, un professionista, contestava la decisione di secondo grado emessa nei confronti di un ente previdenziale. Una volta incardinato il procedimento nel massimo grado di giudizio, è stata formulata, ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, una proposta di definizione del giudizio, che è stata regolarmente comunicata a entrambe le parti.
Questo atto rappresenta un momento chiave: la legge concede alle parti un termine di quaranta giorni per reagire. Nello specifico, la parte ricorrente ha la facoltà di chiedere che la Corte proceda comunque alla decisione del ricorso. Nel caso in esame, questo passaggio fondamentale è stato omesso: il ricorrente ha lasciato trascorrere il termine senza presentare alcuna istanza.
La Proposta di Definizione e l’Estinzione del Giudizio
La procedura delineata dall’art. 380-bis c.p.c. è finalizzata a snellire il contenzioso in Cassazione, offrendo una via rapida per i ricorsi che appaiono manifestamente infondati o inammissibili. Quando viene notificata la proposta di definizione, la palla passa al ricorrente. Se questi ritiene che le sue ragioni meritino comunque una discussione in udienza pubblica o in camera di consiglio, deve attivarsi depositando un’apposita istanza di decisione.
La mancata presentazione di tale istanza entro il termine perentorio di quaranta giorni innesca una presunzione legale assoluta: il ricorso si intende rinunciato. Questo meccanismo automatico conduce direttamente all’estinzione del giudizio, senza che sia necessaria una valutazione nel merito delle questioni sollevate.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, con il decreto in commento, ha agito come un mero notaio di quanto previsto dalla legge. I giudici hanno semplicemente constatato il decorso del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, senza che il ricorrente avesse manifestato la volontà di proseguire nel giudizio.
Il fondamento giuridico della decisione risiede in due norme chiave: l’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che stabilisce la presunzione di rinuncia, e l’art. 391 dello stesso codice, che disciplina le conseguenze dell’estinzione. In base a quest’ultima norma, la Corte deve provvedere anche alla liquidazione delle spese processuali. L’inerzia del ricorrente è stata quindi la causa diretta della chiusura del processo, e di conseguenza, egli è stato ritenuto la parte soccombente ai fini della ripartizione delle spese.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questo decreto ribadisce un principio fondamentale della procedura civile: i termini processuali sono perentori e la loro inosservanza produce effetti irreversibili. Per gli avvocati e le parti, la lezione è chiara: la ricezione di una proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. non è un atto interlocutorio da sottovalutare. Richiede una decisione strategica e tempestiva.
L’omissione non è una scelta neutra, ma equivale a una rinuncia implicita con la conseguenza diretta di dover sostenere i costi del giudizio. La condanna a 2.000,00 Euro per compensi, oltre a spese forfettarie, esborsi e accessori, dimostra che il silenzio, nel contesto processuale, può avere un costo economico significativo. La decisione sottolinea l’importanza di una gestione attenta e proattiva di ogni fase del giudizio di Cassazione, per evitare che una disattenzione procedurale si traduca in una sconfitta definitiva.
Cosa succede se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso dopo la proposta di definizione?
Se il ricorrente non presenta un’istanza di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende per legge rinunciato.
Qual è la conseguenza legale della rinuncia presunta al ricorso?
La conseguenza è l’estinzione del giudizio di cassazione, il che significa che il processo si chiude anticipatamente senza una decisione sul merito della questione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per questo motivo?
Le spese processuali sono a carico della parte ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione. La Corte provvede a liquidarle nel decreto stesso, condannando il ricorrente al pagamento in favore della controparte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21381 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 21381 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 25/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 14023/2024 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n.2241/2024 depositata il 28/03/2024;
vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
r itenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
r itenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21/07/2025