Estinzione del Giudizio in Cassazione: Le Conseguenze del Silenzio
Una recente decisione della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura civile: il silenzio della parte ricorrente di fronte a una proposta di definizione anticipata equivale a una rinuncia. Questo comporta l’estinzione del giudizio e la condanna al pagamento delle spese legali. Analizziamo insieme i dettagli di questo provvedimento e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il procedimento in esame è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione a seguito di un ricorso. In conformità con quanto previsto dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile, il consigliere relatore ha formulato una proposta sintetica per una definizione accelerata del giudizio. Tale proposta è stata regolarmente comunicata ai difensori di tutte le parti coinvolte.
La legge stabilisce che, a partire da tale comunicazione, la parte ricorrente ha a disposizione un termine perentorio di 40 giorni per richiedere che la Corte proceda comunque alla decisione del ricorso. Nel caso di specie, questo termine è trascorso senza che la parte ricorrente manifestasse alcuna volontà di proseguire nel giudizio.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Giudizio
Di fronte all’inattività del ricorrente, la Corte di Cassazione ha agito di conseguenza. Ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione, ritenendo il ricorso implicitamente rinunciato. Non si è trattato, quindi, di una decisione sul merito delle questioni sollevate, ma di una presa d’atto processuale della mancanza di interesse a proseguire la causa.
Coerentemente con questa pronuncia, la Corte ha condannato la parte ricorrente, che con il suo comportamento ha causato l’estinzione, alla refusione delle spese di lite in favore delle parti controricorrenti. Le spese sono state liquidate in complessivi 2.800,00 euro, oltre agli accessori di legge.
Le Motivazioni della Decisione
Il provvedimento si fonda su una chiara interpretazione degli articoli 380-bis e 391 del codice di procedura civile. La procedura della proposta di definizione anticipata è stata introdotta per snellire il contenzioso in Cassazione, offrendo una rapida soluzione per i ricorsi palesemente inammissibili o infondati. La legge attribuisce un valore specifico al silenzio del ricorrente: l’assenza di una richiesta di decisione entro il termine di 40 giorni è legalmente equiparata a una rinuncia al ricorso. Questa presunzione legale ha lo scopo di responsabilizzare le parti e di evitare che procedimenti senza reali prospettive di successo continuino a gravare sul sistema giudiziario. L’effetto automatico è l’estinzione del giudizio, che il giudice è tenuto a dichiarare con un decreto. La condanna alle spese, a sua volta, discende direttamente dal principio di causalità: chi ha dato origine a un procedimento e poi, con la propria inerzia, ne causa la chiusura, deve farsi carico dei costi sostenuti dalle altre parti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa decisione sottolinea l’importanza cruciale della gestione delle scadenze processuali. Per gli avvocati e i loro assistiti, ignorare una comunicazione della Corte, in particolare la proposta ex art. 380-bis c.p.c., non è un’opzione priva di conseguenze. Il silenzio non è neutro, ma viene interpretato dalla legge come una scelta precisa, quella di abbandonare il ricorso. Le implicazioni sono duplici e significative: da un lato, la perdita definitiva della possibilità di ottenere una revisione della sentenza impugnata; dall’altro, un onere economico certo, rappresentato dalla condanna a rimborsare le spese legali alla controparte. È quindi fondamentale una comunicazione tempestiva e chiara tra legale e cliente per valutare la proposta della Corte e decidere se insistere per una decisione nel merito, con piena consapevolezza dei termini perentori da rispettare.
Cosa accade se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione anticipata del giudizio entro 40 giorni?
Il ricorso si considera legalmente rinunciato e, di conseguenza, il giudizio di cassazione viene dichiarato estinto, chiudendo definitivamente il procedimento.
Chi è tenuto a pagare le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inattività del ricorrente?
Le spese legali sono interamente a carico della parte ricorrente, poiché la sua inattività è la causa diretta dell’estinzione del procedimento.
Qual è il fondamento normativo per la dichiarazione di estinzione del giudizio in questa circostanza?
La decisione si basa sull’applicazione combinata degli articoli 380-bis e 391 del codice di procedura civile, che regolano la procedura della proposta del relatore e gli effetti della rinuncia al ricorso.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19319 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 19319 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 14/07/2025
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 24678/2024;
vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti;
rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
ritenuto , per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;
atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;
P. Q. M.
visti gli artt. 380bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere delegato NOME COGNOME
Numero registro generale 24678/2024
Numero sezionale 740/2025
Numero di raccolta generale 19319/2025
Data pubblicazione 14/07/2025