Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26087 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26087 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31317/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di FIRENZE n. 895/2021 depositata il 05/05/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 30/09/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Considerato che:
NOME COGNOME impugna per cassazione, con atto affidato a cinque motivi, la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 895 pubblicata in data 5/05/2021;
risponde con controricorso la NOME COGNOME;
non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e di relativa accettazione;
da tali atti di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia, risulta che la rinuncia è stata accettata ritualmente;
a tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge;
nulla deve essere disposto per le spese di lite di questa fase di legittimità, avendo le parti dedotto di aver raggiunto un accordo in tal senso, come risulta dallo stesso atto di rinuncia e da quello di accettazione;
quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 – 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di