Estinzione del Giudizio: Le Conseguenze del Silenzio in Cassazione
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza sul merito della controversia. Spesso, ciò avviene per l’inattività delle parti. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come il silenzio, in determinate fasi processuali, possa essere interpretato come una rinuncia all’azione, con conseguenze definitive e onerose. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un gruppo di società e persone fisiche avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. La controparte nel giudizio era un importante istituto di credito. Una volta incardinato il procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, è stata formulata, ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, una proposta per la definizione accelerata del giudizio. Tale proposta è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
Il punto cruciale della vicenda è l’inerzia della parte ricorrente. Dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta, i ricorrenti non hanno compiuto alcun atto per manifestare la volontà di proseguire il giudizio. In particolare, è trascorso il termine perentorio di quaranta giorni senza che venisse presentata un’istanza per la decisione del ricorso.
Di fronte a questa inattività, la Corte di Cassazione ha agito in conformità con la legge: ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Di conseguenza, ha condannato la parte ricorrente a rimborsare le spese processuali sostenute dalla controparte, liquidandole in modo preciso nel dispositivo del decreto.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione della Suprema Corte è prettamente di natura procedurale e si fonda sull’applicazione combinata di due norme specifiche. In primo luogo, l’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, stabilisce che se, a seguito della proposta di definizione, la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro il termine stabilito, il ricorso si intende rinunciato. Si tratta di una presunzione legale di rinuncia, dove il silenzio assume un valore giuridico ben preciso.
In secondo luogo, l’art. 391 dello stesso codice regola le conseguenze della rinuncia, prevedendo che il giudice debba dichiarare l’estinzione del processo. Il medesimo articolo, al suo secondo comma, impone alla Corte di provvedere anche sulle spese processuali, che, secondo il principio della soccombenza, vengono poste a carico della parte che ha dato causa all’estinzione, ovvero la parte ricorrente.
Le Conclusioni
Questo decreto, pur nella sua semplicità, è un monito fondamentale sull’importanza del rispetto rigoroso dei termini e delle formalità processuali. Dimostra come un’omissione, quale la mancata richiesta di decisione, possa precludere definitivamente l’esame nel merito di un ricorso, indipendentemente dalle ragioni che lo sostenevano. L’inattività processuale viene equiparata a una volontà di abbandonare la lite, con l’ulteriore conseguenza di dover sostenere i costi del giudizio. Per le parti e i loro legali, la lezione è chiara: nel processo civile, e in particolare davanti alla Corte di Cassazione, ogni passaggio procedurale richiede la massima attenzione, poiché il silenzio può costare molto caro.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione entro il termine previsto?
Il ricorso si intende legalmente rinunciato e la Corte di Cassazione provvede a dichiarare l’estinzione del giudizio, chiudendo così il caso senza una decisione sul merito.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inattività del ricorrente?
Le spese legali vengono addebitate interamente alla parte ricorrente. La sua inattività è considerata la causa dell’estinzione, e pertanto deve rimborsare i costi sostenuti dalla parte controricorrente per difendersi.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare estinto il giudizio in questa situazione?
La decisione si basa sull’applicazione congiunta dell’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che presume la rinuncia in caso di silenzio, e dell’articolo 391 dello stesso codice, che disciplina le conseguenze della rinuncia, ovvero la dichiarazione di estinzione del processo e la condanna alle spese.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22200 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 22200 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 01/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 26500/2022 R.G. proposto da:
COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, ROSI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in VIAREGGIO (LU), INDIRIZZO DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in FIRENZE, INDIRIZZORAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO DI FIRENZE n.1353/2022 depositata il 23/06/2022
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30/07/2025