Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 17567 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 17567 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 14119/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME di erede di COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, gli ultimi due n.q. di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, questi ultimi tre n.q. di eredi di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME
NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME NOME, COGNOME NOME, quest’ultima n.q. di erede di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti-
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME NOME, gli ultimi due n.q. di eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO
-ricorrenti-
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI MINISTRI, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO
-controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 8230/2023 emessa dalla CORTE D’APPELLO di ROMA il 19/12/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali;
Ritenuto che, al verificarsi della fattispecie estintiva di cui al procedimento per la decisione c.d. accelerata, alla pronuncia sulle spese non possa accedere la condanna per responsabilità aggravata, pur domandata nel controricorso;
Rilevato infatti che manca ogni prova di danni in ipotesi rilevante ex art. 96, co. 1 e 2, c.p.c., ovverosia di un pregiudizio ulteriore rispetto a quanto viene rimediato attraverso la condanna alle spese, sicché, oltre ad essersi in un precedente (Cass. 17 dicembre 2018, n. 32584) ritenuta una tale pronuncia incompatibile con il regime di cui all’art. 391 c.p.c., nel caso di specie l’istanza non potrebbe comunque trovare accoglimento;
Rilevato inoltre, quanto alla condanna ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c, che essa è da escludere già nel caso di estinzione per rinuncia espressa (Cass. 32584/ 2018 cit.), sicché, applicandosi per il rinvio dell’art. 380 bis, co. 2, u.p., sempre l’art. 391 c.p.c., identica soluzione si impone anche in questo caso, senza contare l’esigenza di agevolare le scelte della parte che assecondano l’intento deflattivo cui si ispira il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., oltre che l’evidente positivo abbandono, con l’acquiescenza alla proposta, di ogni eventuale forma di utilizzazione abusiva del processo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 27/6/2025