Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18734 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 18734 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
D E C R E T O
sul ricorso iscritto al n° 26611 del ruolo generale dell’anno 2024 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE con sede in Roma, INDIRIZZO cod. fisc. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore ing. NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE -p.e.c. EMAIL), prof. NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE -p.e.c. EMAIL ordineavvocatiromaEMAIL), NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE -p.e.c. EMAIL) e NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE -p.e.c. EMAIL), con elezione del domicilio digitale per ogni comunicazione, avviso e/o notificazione del presente giudizio presso l’indirizzo PEC dell’avv. EMAIL (consultabile ed estraibile dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – ReGIndE), con studio in Roma, INDIRIZZO, cap 00184 (fax NUMERO_TELEFONO), giusta procura speciale allegata al ricorso.
Ricorrente contro
Comune di Loreto (C.F. P_IVA), con sede in LoretoINDIRIZZO INDIRIZZO in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale resa in forza della Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2025, dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE e NOME COGNOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, entrambi iscritti all’Ordine di Macerata ed abilitati alla difesa avanti la Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni superiori con provvedimenti del 25/06/2015 il primo e del 30/05/1986 il secondo, con domicilio eletto presso i nominati difensori ai rispettivi indirizzi pec avvEMAIL e EMAIL (fax NUMERO_TELEFONO.
Controricorrente
a vverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n° 734 depositata il 13 maggio 2024.
Rilevato che :
questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di decisione accelerata del giudizio , ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti;
considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impugnazione;
ritenuto, pertanto, che -a norma dell’art. 380 -bis , secondo comma, del codice di rito -il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto;
che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali;
che le spese predette -da porre a carico del ricorrente soccombente -vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base
al valore della lite (euro 44,6 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022;
p.q.m.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all’iva, se dovuta.
Roma, 8 luglio 2025.